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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

28
Giugno
2024

La mancata partecipazione al 1° incontro di med. da parte delCovenuto comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, mentre la mancata partecipazione agli incontri successivi comporta la sanzione e la valutazione della condotta delle parti;

Tribunale di Napoli nord, 07.11.2023, sentenza n. 4452, Giudice Estensore Rabuano.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale, rigettata l’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva l’avvio della mediazione obbligatoria che aveva esito negativo.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • la condizione di procedibilità della domanda giudiziale obbligatoria non si avvera con la mera presentazione della domanda di mediazione, ma se il primo incontro dinanzi al mediatore, svoltosi alla presenza di tutte le parti, si conclude anche senza l'accordo.
  • Ed, infatti, la normativa prevede la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale nel caso di mancata attivazione della procedura di mediazione ovvero di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, mentre la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta delle parti ai sensi dell’art. 116 cpc nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo;
  • nel caso di specie, la parte opponente avviava la procedura di mediazione, ma al primo incontro il mediatore prendeva atto dell'impossibilità di comporre la lite a seguito della mancata partecipazione della parte invitata e redigeva il relativo verbale negativo.

Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il giudizio, condannando la parte opposta sia alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, sia al pagamento in favore delle entrate del bilancio dello stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

  • dichiara improcedibile il giudizio;
  • condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, ___ e I.V.A., oltre bollo e C.U. se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. ___ , dichiaratasi antistataria;
  • condanna l'opposta al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00.

Aversa, 27.10.2023

Il Giudice Dott. ___
n. 4135/2021 - causa n. 4135/2021 R.G
Giudice/firmatari: Rabuano Arminio Salvatore, Verrone Antimo


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Ultimo aggiornamento Sabato, Giugno 29 2024
  
22
Giugno
2024

Notifica a mezzo raccomandata a/r in Paesi UE: quali sono le formalità da seguire?

La normativa UE consente agli Stati membri di procedere alla notifica a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente;

Ai fini della validità della notificazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell' art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007, non devono essere osservate formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri. Così si è espressa la Cassazione civile nell’ordinanza 16 aprile 2024, n. 10189. Il tribunale, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, condannava il ricorrente al pagamento di una cospicua somma a titolo di risarcimento del danno da mala gestio arrecato alla società dallo lui stesso amministrata fino alla dichiarazione di fallimento. Il ricorrente proponeva appello lamentando, tra l'altro, la nullità della notifica dell'atto di citazione, deducendo che fosse stata, in realtà, notificata al "vecchio indirizzo”. La corte d'appello, senza definire il giudizio, ha ritenuto che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fosse stata correttamente eseguita in quanto “dal certificato di residenza AIRE prodotto dalla curatela appellata risulta che il ricorrente ancora alla data 28/2/2017 risultava avere la residenza nello stesso luogo ove è stato notificato l'atto di citazione di primo grado".

La decisione

La Corte di Giustizia UE, in tema di notifica a mezzo posta, ha già stabilito, in materia, che l'art. 14 del Reg. n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida anche se l'atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all'interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Inoltre, "alla stregua di quanto previsto dall' articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 805/2004, per quanto attiene alla notificazione o alla comunicazione di un atto di citazione in materia di crediti non contestati, la facoltà data a un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all'interno della residenza del destinatario, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che lavorano come dipendenti a tale indirizzo", essendo, in effetti, ragionevole ritenere che simili persone rimetteranno effettivamente l'atto in questione al suo destinatario.Ciò, al contrario, non avviene necessariamente "per altri terzi, come è il caso di un vicino di casa o di una persona che risiede nello stesso stabile in cui il destinatario occupa un appartamento": "la ricezione di un atto da parte di un simile terzo, poiché non offre sufficienti garanzie che il destinatario sia realmente informato entro il termine impartito, non può essere considerata sufficientemente affidabile ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1393/2007" (par. 93-97). Nel caso in esame, la corte d'appello ha ritenuto che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita "a mezzo posta" nel luogo in cui il destinatario aveva in quel momento ancora la residenza AIRE, doveva ritenersi, alla luce del reg. CE n. 1393/2007, giuridicamente corretta posto che: - l'agente notificatore "recatosi a quell'indirizzo per recapitare il plico", "che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE", "lo ha individuato quale luogo riferibile al destinatario; la cartolina di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione dell'atto recava "la firma di colui che l'ha sottoscritta all'atto della ricezione", "a nulla rilevando che la firma apposta alla cartolina non sembra quella del destinatario", dovendosi, infatti, presumere che "chi ha ricevuto l'atto sia persona a ciò abilitata in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell'atto a lui destinato". Pertanto, in conclusione, il ricorso è stato rigettato sulla base delle seguenti considerazioni (coerenti con la giurisprudenza della CGUE):

  • che la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita "a mezzo posta" mediante consegna del plico presso un indirizzo che, pur se non corrispondente alla (nuova) residenza anagrafica del destinatario, era stato nondimeno individuato dall'agente notificatore come un luogo "riferibile" allo stesso, come confermato dal fatto che si tratta dello stesso luogo che il convenuto aveva dichiarato come sua residenza e "che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE";
  • che, a fronte di tali emergenze, doveva, di conseguenza, presumersi, che la persona che "ha ricevuto l'atto" fosse "abilitata, in assenza del destinatario, alla ricezione dell'atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell'atto a lui destinato".

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Ultimo aggiornamento Sabato, Giugno 22 2024
  
20
Giugno
2024

Il Mediatore:

Art. 357 Codice Penale: Alla luce di queste considerazioni, la sentenza n. 619/2023 del Tribunale di Forlì chiarisce i numerosi dubbi interpretativi dettati da un lato, dalla molteplicità di norme interessate dalla materia e dall’altro dall’assenza di definizioni precise.

"Nel respingere l’accezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione, infatti, il Giudice ha chiarito che il mediatore è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale e che il verbale di mediazione, in quanto atto del mediatore, è un atto pubblico, la cui efficacia probatoria è disposta dall’art. 2700 c.c."

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Ultimo aggiornamento Martedì, Luglio 02 2024
  
12
Giugno
2024

La notifica dell'istanza di mediazione interrompe i termini per l'opposizione a decreto ingiuntivo;

Il tribunale di Bologna aderisce all'orientamento che afferma la possibilità di interrompere il termine per l'opposizione a d.i. attraverso la notifica dell'istanza di mediazione.

  • Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: il caso
  • La giurisprudenza
  • La sentenza del tribunale di Bologna

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: il caso

Anche il Tribunale di Bologna (con sentenza n. 1473/2024  ha aderito al corposo orientamento di merito, consolidatosi nel corso dell'ultimo decennio, che afferma la possibilità di interrompere il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo attraverso la notifica dell'istanza di mediazione. I Giudici felsinei, pronunciatisi in grado d'appello, hanno infatti evidenziato il favor del legislatore per gli strumenti di deflazione delle liti giudiziarie, così sancendo - conformemente ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 2013 - che l'istanza di mediazione notificata dall'ingiunto al ricorrente può interrompere il decorso del termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 641, I comma, c.p.c. Nella vicenda, un amministratore condominiale notificava, nel 2020, ad una condomina un decreto ingiuntivo relativo a presunte spese condominiali maturate e non saldate. La condomina notava che la cifra oggetto di ingiunzione risultava ben maggiore delle spese condominiali effettivamente maturate e, quindi, decideva di pagare solo la minor somma dovuta. Alcuni giorni dopo, decideva di proporre istanza di mediazione nei confronti del condominio per risolvere in via conciliativa la controversia, evitando così la possibile esecuzione forzata per la restante parte della somma ingiunta. L'amministratore, trascorsi oltre 40 giorni dalla notifica del decreto, rifiutava però di partecipare alla procedura di mediazione e la condomina era costretta a proporre opposizione al decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Bologna, chiedendo l'accertamento negativo del credito azionato dal condominio.Il Giudicante, rigettando l'eccezione di decadenza formulata dall'ingiungente, dichiarava l'opposizione tempestiva, affermando l'applicabilità dell'art. 5, comma 6°, D.lgs. 28/2010 (attuale 2° comma dell'art. 8) - norma secondo cui "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta…" - anche al termine di opposizione al decreto ingiuntivo, fissato in 40 giorni dalla notifica dall'art. 641 c.p.c. e, inoltre, condannava l'amministratore per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per aver non aver aderito al procedimento di mediazione. Quest'ultimo appellava la sentenza presso il Tribunale di Bologna, sostenendo che la natura processuale del termine per l'opposizione avrebbe impedito l'applicabilità dell'effetto interruttivo della notifica dell'istanza di mediazione. L'interruzione, infatti, sarebbe efficace esclusivamente nei confronti dei termini sostanziali, come - ad esempio - il termine di 6 mesi dalla definitività della sentenza che conclude il processo per proporre la domanda di equo indennizzo prevista dalla cd. legge Pinto (art. 4 L. 89/2001). Proprio su quest'ultima ipotesi - nella tesi del condominio radicalmente diversa da quella sub Iudice - si erano pronunciata, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione nel 2013, affermando come tale termine potesse essere interrotto dalla notifica dell'istanza di mediazione. La condomina - la quale, fra il primo e il secondo grado, aveva cambiato difensore, affidandosi allo studio degli scriventi - resisteva in giudizio, deducendo la correttezza della sentenza del Giudice di pace e la sua conformità alla più recente giurisprudenza di merito in materia che, sulle scorte della portata generale del principio affermato dalle Sezioni Unite nella menzionata sentenza, aveva dichiarato che l'istanza di mediazione interrompe altresì il termine dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

La giurisprudenza

Come evidenziato dalla difesa della condomina, la Sent. n. 17781/2013 delle SS.UU. della Suprema Cassazione, nell'affermare il citato principio di diritto, ha specificamente valorizzato "la natura processuale del termine di decadenza di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole", che peraltro "deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742 (così Cass. 11 marzo 2009 n. 5895 e 29 gennaio 2010 n. 2153), come accade per ogni altro termine analogo (Cass. 28 settembre 2012 n. 16549 e 17 novembre 2010 n. 29227)". La netta distinzione fra decadenza sostanziale e processuale, su cui si basavano le argomentazioni dell'appellante, risultava infatti smentita - almeno quanto agli effetti - sin da anni addietro in primis dalla Corte costituzionale, che con le sentenze nn. 40/1985, 255/1987 e 49/1990 aveva esteso l'applicabilità della sospensione dei termini processuali di cui all'art. 1, L. 742/1969 (c.d. sospensione feriale) a una serie di decadenze tradizionalmente considerate di carattere sostanziale, quali il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, l. 25 giugno 1865, n. 2359, il termine di trenta giorni di cui all'art. 19, comma 1, l. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché il termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 c.c., per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale. In altre parole, non è in dubbio che tali termini siano sottesi alla realizzazione di un diritto sostanziale - come, peraltro, in ogni altro caso in cui un termine di decadenza imponga alla parte la proposizione della domanda giudiziale quale unico strumento per la tutela della propria posizione giuridica e, dunque anche nell'ipotesi di opposizione al decreto ingiuntivo. Tuttavia, ne viene riconosciuta, allo stesso tempo, la natura processuale, conseguendone, quale logico corollario, l'inequivoca applicazione della sospensione feriale di cui all'art. 1 della L. 7 ottobre 1969, n. 742. Un ragionamento analogo, dal punto di vista opposto - considerando che la dottrina, originariamente, riteneva che la notifica dell'istanza di mediazione interrompesse solo le decadenze strictu sensu sostanziali - è stato svolto dalla giurisprudenza in riferimento all'interruzione dei termini "processuali" e "sostanziali", prevista dall'art. 5, comma 6°, D.lgs. 28/2010 ratione temporis applicabile (attualmente 2° comma dell'art. 8).Oltre al termine decadenziale di cui all'art. 4 della legge 89/2001 - sul quale si sono pronunciate le SS.UU. della Cassazione con la citata sentenza n. 17781/2013, oggetto anche delle successive pronunce n. 2273/2019 e 27251/2918 - i giudici di merito e legittimità hanno dichiarato applicabile l'effetto interruttivo della notifica dell'istanza di mediazione:

  • al termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., che, quantunque dettato dal codice civile, ha caratteri processuali, come affermato da Corte Cost. n. 49/1990, che vi ha esteso l'applicabilità della sospensione feriale (Trib. Palermo, Sez. II, 19 settembre 2015, n. 4951; Trib. Milano, Sez. XIII, 2 dicembre 2016, n. 13360, Trib. Sondrio, 25 gennaio 2019, Trib. Savona, 8 febbraio 2019, n. 111; Trib. Brescia, Sez. III, 18 marzo 2020, n. 648; Trib. Civitavecchia, 20 maggio 2020, n. 7367; Trib. Roma, Sez. V, 16 luglio 2020, n. 10502, Trib. Busto Arsizio, Sez. III civile, 23 aprile 2021, n. 638; Trib. Padova, Sez. I, 2 luglio 2021, n. 1361; Trib. Velletri, Sez. I, 1° settembre 2023, n. 1653; App. Palermo, Sez. II civile, 7 luglio 2021, n. 1122);
  • al termine di cui all'art. 669-octies c.p.c. per la proposizione del giudizio di merito a seguito di accoglimento dell'istanza cautelare, avente carattere prettamente processuale e finalizzato ad ottenere una pronuncia di merito (cfr. Trib. Reggio Emilia, ord. 13 ottobre 2012 e, da ultimo, in un obiter dictum, vedasi Cassazione civile sez. II, 16/10/2023, n. 28695);
  • al termine di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c., per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, anche in tal caso disposto da una norma processuale e finalizzato all'introduzione di una fase di giudizio che conduce a una sentenza di merito: (Trib. Brescia, 3 maggio 2017, Trib. Milano., sez. XIII, 9599/2021; Trib. Roma sez. V, 12955/2018; Trib. Firenze, sez. III, 11 ottobre 2023, n. 2889; Trib. Perugia, 2 marzo e 26 giugno 2016)

Emerge dunque che la proposizione dell'istanza di mediazione è tale da impedire la maturazione di ogni decadenza in relazione ad un atto di impulso corrispondente a quello della domanda giudiziale o, quanto meno, finalizzato alla introduzione di una fase di giudizio che porti a una sentenza di merito su quel determinato diritto oggetto del contendere, ciò a prescindere che si voglia attribuire al termine una natura processuale o sostanziale. Per contro, sono esclusi dall'ambito applicativo del VI comma tutti i termini di decadenza meramente endoprocedimentali: si tratta di tutte quelle ipotesi in cui una norma processuale richiede il compimento di un determinato atto entro un certo termine per il conseguimento di un effetto o al fine di evitare una preclusione, senza tuttavia introdurre o dare impulso a una fase di giudizio che conduca a una sentenza di merito sulla res litigiosa. Tale conclusione risulta coerente con la ratio della disposizione in esame, ovverosia consentire alla parte, alla quale è assegnato dalla legge un termine per la proposizione di una domanda giudiziale, di intraprendere preventivamente un percorso alternativo per la risoluzione della lite giudiziaria, evitando al contempo che tale scelta causi un pregiudizio per la parte stessa legato al maturare di una decadenza o una preclusione.

La sentenza del tribunale di Bologna

I principi espressi dalla giurisprudenza di merito e legittimità citata e riportati dalla difesa della appellata sono stati fatti propri anche dal giudice felsineo. Pur non confermando la condanna ex art. 96 c.p.c. - alla luce della asserita non univocità di tale orientamento (cfr. Trib. Roma, sent. n. 9326 del 13 giugno 2022, unico precedente rinvenuto di segno contrario) - il Tribunale di Bologna sposa la tesi per cui "qualsiasi domanda giudiziale, anche quella di accertamento negativo del diritto di credito monitoriamente azionato, possa intendersi previamente introdotta dalla domanda di mediazione, anche nell'ipotesi del quarto comma del citato articolo".  Siffatta soluzione, infatti, costituisce il corollario dell'"impostazione sistematica" da adottare, basata su un "favore del legislatore per gli strumenti di deflazione delle controversie giudiziarie" che "lascia quindi margini asti di operatività delle parti, purché riguardino diritti disponibili e non vengano adoperati per allungare i tempi del giudizio". Coerentemente con il rilievo di tale ultimo aspetto, il Giudice ha affermato che "la obiezione che, così opinando, il debitore potrebbe eludere il termine perentorio di 40 giorni per proporre l'opposizione e dilatare il momento della decisione sull'istanza ex art 648 c.p.c., trova un giusto contemperamento nel termine di tre mesi previsto dall'art. 6 per la durata del procedimento di mediazione, che è prorogabile per ulteriori tre mesi soltanto prima della scadenza del trimestre su accordo scritto delle parti; il giudizio di opposizione durerebbe quindi soltanto tre mesi in più, qualora il creditore non voglia concedere alcuna proroga". Il Tribunale di Bologna, pertanto, dichiarando la tempestività dell'opposizione spiegata dalla condomina, ha contribuito al consolidamento di questo condivisibile orientamento giurisprudenziale, che apre la strada ad un più ampio utilizzo della mediazione quale strumento deflattivo del contenzioso, anche laddove la proposizione di un giudizio entro un termine stringente sembra costituire l'unico modo per far valere i propri diritti.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Giugno 12 2024
  
05
Giugno
2024

Il convenuto contumace viene condannato al pagamento delle spese processuali a seguito della mancata partecipazione al procedimento di mediazione;

Tribunale di Locri, 24.10.2023, sentenza n. 592, Giudice Estensore Lupis.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di tutela del diritto di comproprietà su un bene comune.
Il giudizio veniva preceduto dall’esperimento della mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente a seguito di assenza della parte convenuta, che non si costituiva neppure in giudizio.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • l’attore è stato costretto a proporre il giudizio, nonostante il convenuto non si sia costituito, poiché quest’ultimo non ha partecipato al procedimento di mediazione;
  • da una parte la contumacia del convenuto nella fase processuale va considerata in senso premiale ai fini della liquidazione delle spese, ma dall'altra parte l'assenza e l’indisponibilità a tentare di addivenire ad una soluzione conciliativa in sede di mediazione va censurata.

Per tali ragioni, non solo ha accolto la domanda attore, ma ha altresì condannato il conventuo al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ... nei confronti di ... ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara anche la contumacia di ... n.q. di erede di ... ... ... ... e ...
b) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna ... alla consegna di copia delle chiavi del cancello carraio per le ragioni espresse in parte motiva; c) condanna il convenuto ... al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi E.1.297,36, di cui E.303,36= per esborsi, E.994,00= per compensi, oltre spese generali, il Doppio del contributo unificato IVA e CAP come per legge.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Giugno 05 2024
  
01
Giugno
2024

Anche le spese del procedimento di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, in linea con la ratio dell’istituto avente funzione deflattiva;

Corte di Cassazione, Sezione II, 29.2.2024, ordinanza n. 5389.

SINTESI: Questa controversia in materia condominiale iniziava con la domanda davanti al Giudice di Pace di Parma avanzata dal Condominio Fratelli Be. nei confronti della condòmina Be.An., per la rimozione di due fioriere poste nell'area comune.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e il Tribunale di Parma confermava la decisione rigettando l'appello della convenuta condòmina, previo accertamento che l'area occupata dalle fioriere non era di proprietà esclusiva dell'attrice ma condominiale (attraverso l'esame dei titoli) e che l'occupazione di tale area aveva impedito agli altri condomini di farne pari uso. In particolare, era stato accertato che Be.An. aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti la sua unità immobiliare ed un diritto d'uso limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
La condòmina Be.An.  proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, tutti ritenuti inammissibili (i primi due) e infondati (gli altri due) dalla Corte.
Con il quarto motivo di ricorso, la condòmina aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per ultrapetizione, per avere il Tribunale condannato la ricorrente anche alle spese sostenute per il procedimento di mediazione in assenza di domanda del Condominio vittorioso.
La Corte rileva che, dalla lettura dell’art. 13 del D.Lgs. 4.3.2010, n.28, ratione temporis applicabile, si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. La Corte ha ritenuto che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente confermato la condanna della convenuta, soccombente in tutti i gradi, alle spese di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l'accordo conciliativo sulla base di una proposta di conciliazione del mediatore accettata dal Condominio e rifiutata dalla ricorrente.
Il ricorso viene dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento di un ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato. Ps: Si precisa che aderire ad una Mediazione e Pagare il Dovuto specialmente con mediaziioni obbligatorie o demandate e tale e quale a pagare il Tribunale: chi non lo fa se ne assume tutte le Responsabilità, come il suo Avvovato. Ps: Se la mediazione stata pagata ed entro 5 giorni non è arrivata, il Pagamento decade ed è da rifare tutto, se il Pagamento non arriva entro 5 Giorni, Decade la Mediazione è viene rinviata indietro. Se le Mediazioni non sono complilate tutte e in formato edittabile con tutti i dati bene scritti, ivi compresi i Codici Fiscali (che basta prenderli da cerca Cododice Fiscale), se ci sono date di nascite ecc, non saremo + noi a farlo, stessa cosa per i CAP, n° civici etc. , se sono fatte a biro, in quanto sono comprensibili a Voi che le Fate ma non a Noi e al Ministero, quindi verrano rinviate indietro. E’ nostro obbligo fare rispettare le Leggi e questo non ci permette più di fare o non fare qualcosa non previsto dalle Leggi. Il Mediatore può anche come da nuovi decreti infliggere sanzioni alle parti che non hanno eseguito ciò che hanno scritto a Verbale, si Ricorda che il Verbale Firmato da tutti, ha lo stesso effetto di una sentenza di 1° Grado. Per tutto il resto fare sempre riferimento al Regolamento e indennità. Si precisa anche che se c'è qualcosa che non è chiaro nelle indennità: La Riforma della Giustizia da il Compito alla guardia di Finanza per venire a fare verifiche e per gli enti Territoriali alla Corte dei Conti, sempre attrraverso La Guardia di Finanza con Mandato. Per tutto il resto è tutto scritto prima di Cliccare la Domanda di Mediazione e sul Regolamento di Procedura e Indennità. Ultima cosa se Inviate le adesioni o altra documentazione al Mediatore invece che alla Presidenza o segreteria legale, in caso di Errori nella Fatturazione, Non potrete accusare Noi, ma solo Voi stessi e come da Legge non si potranno più neppure restituire i Soldi. Vedere D.LGs. 149/22 e D.M. 150/23, per cui sarà totalmente vostra responsabilità, stesa cosa per il Mediatore che non firma tutto, ivi compresi la Mediazione una volta finita, a fondo pagina e in tutte le caselle dove il mediatore deve firmare. Questa è la Legge e una Legge va rispettata da tutto e tutti.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Giugno 01 2024
  
30
Maggio
2024

Finito il termine massimo di durata del procedimento di mediazione, inizia nuovamente a decorrete il termine di decadenza previsto dall'art.1137 cc;

Tribunale di Salerno, 18.09.2023, sentenza n. 3851, Giudice Loredana Palcera.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnativa di delibera condominiale, nella quale la parte convenuta ha eccepito la tardività della predetta impugnativa.

In merito, il Tribunale ha così statuito ex ante riforma Cartabia:

  • il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art.1137 cc, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a seguito dell'infruttuoso esperimento della mediazione stessa;
  • trattandosi di un termine di decadenza, esso non può però divenire di durata incerta ed indeterminabile;
  • i termini decadenziali previsti non sono nella disponibilità delle parti e possono essere soggetti a proroga, sospensione o interruzione, solo nei casi eccezionali tassativamente previsti;
  • il termine massimo di durata del procedimento di mediazione è fissato in tre mesi;
  • il procedimento di mediazione che si protrae oltre il termine di legge per volontà delle parti perde la propria tipicità e non può salvare, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti;
  • pertanto, le parti sono libere di continuare nella ricerca dell'accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi, decorso il quale però la parte interessata all'impugnativa della delibera condominiale è tenuta a presentare la domanda giudiziale non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l'organismo di mediazione.  
    Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato tardiva ed inammissibile la domanda e condannato l’attore al pagamento delle spese processuali.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Maggio 30 2024
  
22
Maggio
2024

Ripartizione spese condominio: regole e criteri da applicare;

La ripartizione delle spese condominiali è un aspetto cruciale dell'attività degli amministratori di condominio: ecco come gestirla al meglio

  • Come ripartire le spese condominiali
  • La ripartizione delle spese condominiali nel codice civile
  • I criteri di ripartizione: il valore dell'immobile e l'uso
  • Soluzioni informatiche per la corretta ripartizione spese del condominio

Come ripartire le spese condominiali

La ripartizione delle spese in condominio rappresenta uno dei temi più importanti per la corretta gestione della vita condominiale ed è una delle principali attività svolte dall'amministratore, che ha il delicato compito di individuare i corretti criteri per addebitare le spese in capo ai vari proprietari dello stabile o agli inquilini che vi abitano. Al riguardo, il codice civile individua alcune regole generali ed altre di dettaglio, che indicano con chiarezza i criteri di riparto delle spese condominiali, pur lasciando spazio, in alcuni casi, all'autonomia dei condòmini nello stabilire regole di ripartizione diverse da quelle codicistiche. Per semplificare le operazioni di calcolo è possibile avvalersi di un apposito programma per la ripartizione delle spese del condominio.

La ripartizione delle spese condominiali nel codice civile

In tema di ripartizione delle spese condominiali, la regola principale che viene in rilievo è quella disposta dal primo comma dell'art. 1123 del codice civile, che, con riguardo alle parti comuni (androni, scale, ascensore, impianti etc.) individua nel valore dell'immobile di ogni condomino il parametro da prendere come riferimento. Tale norma, infatti, stabilisce che le spese relative alla conservazione e all'uso delle parti di proprietà comune dello stabile sono sostenute dai titolari delle unità immobiliari in proporzione al valore di ogni proprietà. Con lo stesso criterio vanno ripartite, altresì, le spese sostenute per la prestazione dei servizi nell'interesse comune (ad esempio, l'assicurazione dell'edificio). Come detto, il codice fa salve, in questi casi, le eventuali differenti disposizioni concordate dai condomini, a condizione che l'accordo sulle stesse sia stato ottenuto all'unanimità in assemblea o, in alternativa, sia contenuto in un regolamento condominiale contrattuale predisposto dal costruttore e riportato negli atti di acquisto dei vari proprietari.

I criteri di ripartizione: il valore dell'immobile e l'uso

Lo stesso art. 1123 c.c., nei commi successivi, prevede due importanti eccezioni alla regola sopra esaminata, che, come abbiamo visto, è legata al valore di tutte le unità immobiliari che compongono l'edificio. In base al secondo comma dell'articolo citato, infatti, quando una parte comune dello stabile serve le varie unità immobiliari in misura differente, il criterio proporzionale con cui ripartire le spese fa riferimento non più al valore della proprietà, ma all'uso che ogni condomino può farne. Gli esempi più classici, in questo senso, sono le scale e l'ascensore, che vengono utilizzate maggiormente da chi abita ai piani superiori: maggiore è l'altezza del piano, maggiori sono i consumi dell'ascensore o le rampe di scala utilizzate. È proprio questo il motivo per cui, quando si redigono le tabelle millesimali relative alla ripartizione delle spese del condominio, si predispongono appositi prospetti per scale, ascensore (si veda l'art. 1124 c.c.), impianto autoclave e simili. L'ultimo comma dell'art. 1123 c.c., invece, si occupa del particolare caso (ricorrente spesso in edifici di medie o grandi dimensioni) in cui ciascuna scala, cortile o altra parte comune è posta al servizio di alcune soltanto delle unità immobiliari che compongono l'intero stabile. Ebbene, in tale eventualità, per i relativi interventi di manutenzione, non ha senso chiedere la partecipazione alle spese anche ai proprietari degli appartamenti che non sono serviti da quella particolare parte comune (si pensi ad un impianto autoclave o di riscaldamento posto al servizio di una limitata parte dell'edificio). Per tale motivo, in ipotesi di questo genere, le spese di manutenzione sono ripartite esclusivamente tra quei condomini che traggono beneficio da quella specifica parte comune.

Soluzioni informatiche per la corretta ripartizione spese del condominio

Come si vede, già nelle sue linee generali la materia della ripartizione delle spese condominiali si dimostra piuttosto articolata. E le cose si complicano ulteriormente quando occorre distinguere tra spese ordinarie e spese straordinarie, o tra spese a carico del proprietario e spese a carico del conduttore.Proprio per questo, è indispensabile, specialmente per i professionisti come gli amministratori di condominio, utilizzare appositi software gestionali che consentano di tenere sotto controllo, e a portata di clic, tutti gli aspetti salienti riguardanti la ripartizione delle spese di ogni specifico condominio, con criteri differenti a seconda del tipo di edificio e degli accordi eventualmente pattuiti dai proprietari. Ad esempio, come si accennava poco sopra, non tutte le spese devono essere gestite allo stesso modo, sia sotto il profilo della tempistica che sotto quello procedurale. Si pensi al servizio di pulizia delle scale, o al pagamento delle bollette per l'illuminazione dello stabile. In questo caso, solitamente si attinge da un fondo cassa predisposto in precedenza, con il contributo sia dei proprietari che degli inquilini. Si tratta, infatti, di spese correnti, che vengono ripartite periodicamente sempre secondo un medesimo criterio, che l'amministratore potrà facilmente gestire, eventualmente con l'apertura di un esercizio ausiliario apposito. Inserendo, di volta in volta, pochi dati nel piano dei conti appositamente predisposto (fondamentalmente i movimenti, con l'importo da pagare e le informazioni presenti in fattura), il programma per la ripartizione delle spese del condominio restituirà gli importi da addebitare a ciascun proprietario. Allo stesso modo, quando si deve procedere alla ripartizione di una spesa straordinaria o ad un intervento di una certa importanza su un impianto condominiale, un gestionale informatico rende tutto più semplice. Facciamo l'esempio del rifacimento delle facciate esterne dell'edificio: i fattori da tenere presenti, in questo caso, sono molteplici, dal valore di ciascuna proprietà, al numero di unità immobiliari interessate dall'intervento, fino all'applicazione dei corretti coefficienti che fanno riferimento a criteri variabili, come i millesimi oppure i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali. È evidente che, in casi come questi, avere a portata di mano tutte le informazioni e i dati necessari ad un calcolo rapido e corretto è fondamentale. Su un software gestionale per amministratori di condominio tutto questo è possibile, perché, ad esempio, puoi creare facilmente nuovi prospetti di ripartizione, suddividendo le spese su più conti o sottoconti e importando le tabelle millesimali già in tuo possesso, oltre ad eseguire online, in pochi passi, anche le più complesse operazioni di gestione contabile e di ripartizione delle spese condominiali. Puoi, inoltre, predisporre un database dettagliato relativo ad ogni soggetto coinvolto nei vari processi di pagamento (proprietari, conduttori, fornitori di prodotti e servizi), tenere traccia delle decisioni assunte in sede di assemblea e gestire facilmente le varie fasi di incassi e pagamenti, come quelli relativi agli interventi effettuati e ai compensi dovuti all'amministratore (ad esempio per gli adempimenti fiscali, come fatturazione elettronica, detrazioni Irpef e redazione dei modelli Cu e 770).

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Maggio 22 2024
  
21
Maggio
2024

Sul sito del ministero della giustizia lsg.giustizia.it è stata attivata la piattaforma per richiedere i nuovi incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale riconosciuti dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022);

Entra nel vivo il beneficio fiscale del credito di imposta.

E’ stata messa in funzione la piattaforma in attuazione del decreto 1° agosto 2023 Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/07/23A04557/SG).

Ad essa si può accedere tramite: SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) e Carta d'identità elettronica (CIE). Dopo l'accesso, occorre scegliere la voce istanza credito di imposta e completare i moduli online per inserire le informazioni necessarie.
Una volta ricevute le domande, il ministero della Giustizia farà le verifiche necessarie e comunicherà ai richiedenti l'importo spettante entro il prossimo 30 aprile 2024 (DM 1° agosto 2023).

Le domande vanno presentate, per le procedure iniziate dopo il 30 giugno 2023, entro il 31 marzo 2024 da questa pagina  https://lsg.giustizia.it/

Altre risorse
https://www.quotidianopiu.it/dettaglio/10820671/mediazione-civile-attiva-la-piattaforma-per-i-bonus

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Ultimo aggiornamento Martedì, Maggio 21 2024
  
07
Maggio
2024

OMCI ROM 251 Ente Formativo 303;

OMCI RICERCA NUOVI MEDIATORI, SERI, MOTIVATI CON CORSI Già ESEGUITI. IN PARTICOLARE, AVVOCATI, GIURISTI, ECOMISTI PER INFO, Scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Richiediamo a tutti inoltre, di non chiamare al telefono, ma di inviare all indirizzo mail sopra scritto il vostro curricula, in modo da avere il tempo di verificare tutto e una volta fatto, saremo Noi a chiamare Voi.


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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Maggio 08 2024
  

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