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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

25
Settembre
2024

Accordi e contratti, i vantaggi della clausola di mediazione;

La nuova disciplina è contenuta all’articolo 5 sexies del Decreto legislativo n. 28/2010 come modificato dal D.lgs. n. 149/2022.

La Riforma Cartabia ha disciplinato la possibilità di inserire in un contratto, in uno statuto o in un atto costitutivo, una clausola di mediazione, con l’effetto di rendere obbligatorio tra le parti il tentativo di risoluzione extragiudiziale della lite, e favorire così la maggior durata della relazione sottostante l’accordo. La nuova disciplina è contenuta all’art. 5 sexies D.lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.lgs. n. 149/2022.e L.162/14. La tenuta di un contratto o la durata di un’associazione possono essere facilmente compromesse dall’insorgere di una lite giudiziaria, che costringendo le parti a rivolgersi al Giudice, le espone a sostenere costi e ad attendere tempi che finiscono di fatto per interrompere i loro rapporti. Per favorire la coesione sociale e la durata delle relazioni, il legislatore della Riforma Cartabia ha voluto disciplinare la possibilità per le parti di obbligarsi in via anticipata già al momento della stesura del contratto o dell’atto costitutivo o dello statuto di un ente, a tentare una risoluzione stragiudiziale e agile dei loro futuri conflitti con il ricorso alla mediazione. Lo strumento è quello della clausola di mediazione, prevista dal nuovo art. 5 sexies del D.lgs. n. 28/2010. Al primo comma la norma stabilisce che “quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’art. 5 comma 2. Si applica l’art. 5 comma 4, 5, e 6”.  Per effetto della previsione pattizia di una clausola di mediazione, il ricorso allo strumento alternativo di risoluzione delle controversie diventa obbligatorio, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, anche nelle ipotesi in cui la legge non ne prevede l’obbligatorietà.

La cogenza della clausola di mediazione è da rinvenire nel vincolo contrattuale, così come per ogni altra clausola contrattuale ai sensi dell’art. 1372 c.c.: le parti stesse, intendendo favorire la risoluzione consensuale delle potenziali controversie che dovessero insorgere tra di loro, si obbligano reciprocamente a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire in giudizio. La giurisprudenza ante Riforma Cartabia, pur precisando la differenza tra questa clausola pattizia e il tentativo obbligatorio di mediazione imposto dalla legge (art. 5 comma 1 bis D.lgs. 28/2010), ne faceva discendere, in caso di violazione, l’improcedibilità della domanda, adesso espressamente prevista dalla nuova norma. Il vantaggio di utilizzare lo strumento della clausola di mediazione non è solo quello di contribuire alla deflazione del contenzioso giudiziario, ma è soprattutto quello di salvaguardare la tenuta delle relazioni sottese al contratto, siano esse relative ad un rapporto commerciale, che ad una relazione di altro tipo. Le parti che intendono infatti regolare i loro rapporti con contratto o con la costituzione di un ente lo fanno con l’auspicio e l’interesse alla durata del rapporto, durata che sarebbe inevitabilmente interrotta dall’insorgere di una lite giudiziaria e che può invece essere mantenuta affidando all’agile ed informale strumento della mediazione la risoluzione di potenziali conflitti. A norma del secondo comma dell’art. 5 sexies “la domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4 comma 1”.

Si desume, dal tenore letterale della norma, che le parti del contratto o dell’atto costitutivo hanno la possibilità di stabilire in via preventiva a quale organismo devolvere la risoluzione delle eventuali e future controversie. Il vantaggio è quello di poter definire previamente il luogo, i tempi e i soggetti ai quali affidare la mediazione. Particolare accortezza occorre avere nel caso in cui una della parti del contratto rientri nella nozione di “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005): poiché infatti sono considerate “vessatorie le clausole che malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, nel caso di accordo con il consumatore occorrerà sempre prevedere la specifica sottoscrizione della clausola di mediazione a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c.

In caso di mancata determinazione nel contratto o nell'atto dell’organismo di mediazione, l’art. 5 sexies comma 2 rimanda alle regole generali previste dal D.lgs. n. 28/2010 ed in particolare all’art. 4 comma 1 in base al quale la competenza per la mediazione spetta all’ organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Solo nel caso entrambe le Parti, lo richiadano per iscritto si può svolgere anche sotto un altro tribunale.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Settembre 25 2024
  
20
Settembre
2024

Pubblicato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita;

ll Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare lo schema di “correttivo” al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e al decreto legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2014, n.162.

Il decreto apporta alcuni correttivi per i quali sono state raccolte le indicazioni dei soggetti portatori di interesse, quali il Consiglio Nazionale Forense e le associazioni di organismi privati, i magistrati e gli esperti della materia delle alternative dispute resolution (ADR).

Segnaliamo le più importanti novità:

art. 6

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.
Una sola proroga di 3 mesi è prevista in caso di mediazione delegata.

La proroga risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso.

art. 8
La delega per la partecipazione all’incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante.
Nel caso di atti che richiedono l’autentica del pubblico ufficiale (articolo 11, comma 7, dlgs 28/2020) il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Si specifica che la procura deve essere notarile.
Il delegato a partecipare all’incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

art. 5ter
Invece di verbale contenente l’accordo si specifica che l’accordo è allegato al verbale.

riformulazione dell’art. 8bis
Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.

e

introduzione dell’art. 8ter
(Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto)
Diritto di ciascuna parte di chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.

Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, salvo quanto previsto dal comma 4.

Solo quando la mediazione non si svolge con le modalità previste dall’articolo 8-bis, le parti possono concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

art. 4bis
Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.

art. 15bis
Il patrocinio a spese dello Stato al cittadino italiano non abbiente.

Il patrocinio a spese dello Stato è altresì assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Settembre 20 2024
  
20
Settembre
2024

Occupazione abusiva immobile, reato punito con la reclusione da due a sette anni;

In base a quanto previsto dal pacchetto Sicurezza approvato dal Cdm, l’occupazione abusiva di un immobile viene punita con la reclusione da due a sette anni.

Nel dettaglio, il Ddl Sicurezza ha introdotto il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato.

Il Ddl Sicurezza prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria, successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria. Le disposizioni sull’occupazione abusiva dell’immobile contenute nel Ddl Sicurezza sono state commentate da Confabitare, che ha espresso il suo apprezzamento.

Tramite una nota è stato sottolineato: “Confabitare – Associazione Proprietari Immobiliari  – non può che apprezzare il Ddl Sicurezza che fa seguito ad una precisa proposta inviata nei mesi scorsi al ministro della Giustizia e ad altri rappresentanti dell’Esecutivo, formulata dal proprio Centro studi nazionale, con la quale mediante semplici modifiche complessivamente a tre articoli del Codice penale e di procedura penale, si chiedeva, in sostanza, da un lato l’inasprimento delle pene per gli occupanti abusivi (con distinzione fra occupazione della casa di abitazione da quella di altra residenza secondaria), dall’altro l’arresto immediato in flagranza, anche ‘differita. Con la proposta Confabitare si è voluto ridare alle forze dell’ordine, la possibilità, in caso di occupazione della casa di abitazione, di poter arrestare subito l’occupante abusivo, così da permettere al legittimo detentore di poter rientrare nella propria abitazione. Ora non resta che attendere l’esito finale di questo iter avviato dal governo Meloni, cui va tutto il nostro plauso e il più sentito grazie” da parte di “Confabitare – Associazione Proprietari Immobiliari.

 

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Settembre 20 2024
  
02
Settembre
2024

Come Inviare le Mediazioni:

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Ultimo aggiornamento Domenica, Luglio 06 2025
  
21
Agosto
2024

Vi deve essere simmetria tra i fatti rappresentati in mediazione e quelli esposti in sede processuale: La Domanda di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito;

Tribunale di Napoli, 10.5.2024, sentenza n. 5377, giudice Roberta Di Clemente.

SINTESI:  n una controversia in tema di impugnativa di delibera assembleare il Condominio convenuto eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancanza di connessione e/o simmetria tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale. Secondo lo stesso, la domanda giudiziale aveva introdotto un motivo diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nella Domanda di mediazione in merito ad un punto dell’o.d.g. Il Tribunale di Napoli ritiene fondata l’eccezione.
Al comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. 28/2010 s.m.i.  si specificano i contenuti essenziali della domanda di mediazione, ossia l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa. Il contenuto di tale previsione normativa è "praticamente equivalente" a quello dell'art. 125 c.p.c., concernente i contenuti minimi che un atto promanante dalle parti deve avere. La disposizione codicistica di riferimento è l'art. 163 c.p.c., mentre, per quanto concerne la comparsa di costituzione e risposta, è l'art. 167 c.p.c.
L'applicazione dell'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. Per "ragioni della pretesa" si intende una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un'azione di merito. Non sono invece richiesti l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l'indicazione degli "elementi di diritto". Il tutto al fine di:

consentire all'istituto giuridico della mediazione civile e commerciale di espletare la funzione deflattiva;

porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa.

Il Tribunale conferma l’orientamento condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria (citando Tribunali Roma 5 ottobre 23; Milano 836 del 2018, Potenza 1064 del 2020 e Pordenone 18 febbraio 2019). Nel caso di specie, il Tribunale rileva l'asimmetria tra i due atti e di conseguenza la mediazione non può considerarsi validamente svolta e non è stata impedita la decadenza dell'impugnazione della delibera condominiale. Si rinviano le Parti in Med. Demandata con richiesta di conciliare, per non incombere nelle sanzioni previste dalla Lgge.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Agosto 21 2024
  
02
Agosto
2024

OMCI, ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA ISCRITTO AL R.O.M. del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al N° 251 e Come Ente Formativo, al N° 303:

OMCI, ricerca sempre, nuovo personale possibilmente con attestati già in possesso, per fare Mediazioni; Requisiti richiesti oltre saper Mediare, Capacità di comunicare bene, anche per far comprendere bene la convenienza della Mediazione e la sua obbligatorietà , con conoscenza su Le nuove Tecniche di comunicazione, saper ascltare, Empatizzare. Possibilmente con Laurea Giuridico Economiche. Per chi fosse interessato, gli faremo un corso di 27 ore, ancora di Aggiornamento, su come redarre la documentazione, visto che ogni organismo ha i suoi modi, tempi e metodi. I Candidati potranno scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , in modo tale che potrà il Responsabile dell’rganismo, fare una verifica per verificare subito, i requisiti richiesti, oltre che le leggi vigenti, il rispetto di queste come l’art. 14 comma 2, lettera D, cosa molto importante sia per il Mediatore, sia per chi Vi scrive. Omci inoltre per gli ent territoriali, ed enti Pubblici, esegue corsi personalizzati, per sindaci, Dirigenti, ecc. in modo Tale che anche se non sarann loro a presentasi ad una Mediazione, saranno in grado di sapere di cosa si parla. Il Corso è eseguito da 27 ore, con le Materie previste per i corsi di Aggiornamento, con attestato finale Come Corso introduttivo Legalmente riconosciuto, essendo Omci anche ente formativo: Per gli interessati, scrivere sempre a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Dott. Claudio Salusso, Presidente e Responsabile Scientifico, Mediatore Generico, del Consumo, Formatore, Teorico Pratico da ben 14 anni.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Agosto 09 2024
  
31
Luglio
2024

Nell’impugnazione della delibera condominiale, l’istanza di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi rende improcedibile l’azione giudiziale e non interrompe il termine decadenziale ex art. 1137 c.c.

Tribunale di Roma, 29.02.2024, sentenza n. 3910.

SINTESI:  Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione della delibera assembleare, nella quale parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, deducendo altresì che nell’istanza di mediazione non venivano specificati i motivi e i vizi della delibera impugnata.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • la mediazione è obbligatoria in materia condominiale;
  • la domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa, al fine di permettere alla parte invitata di conoscere la materia del contendere e di prendere posizione già nel corso della mediazione;
  • l’assenza di ogni riferimento ai singoli motivi di impugnazione o del petitum impedisce al chiamato di partecipare con cognizione alla mediazione;
  • una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda;
  • peraltro, deve esservi corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, poiché diversamente la mediazione non può ritenersi validamente svolta;
  • nel caso di specie, nell’istanza di mediazione depositata dalla parte attrice risultano assenti gli elementi di fatto oggetto della pretesa;
  • nel caso di impugnazione della delibera assembleare, l’istanza di mediazione impedisce la decadenza della domanda giudiziale;
  • di conseguenza, l’istanza e il procedimento di mediazione irregolari non realizzano l’effetto interruttivo del termine decadenziale;
  • non risulta neppure possibile sanare l’improcedibilità con un nuovo esperimento di mediazione demandata dal giudice poiché ciò contrasterebbe con la specifica normativa dettata per la decadenza di termini e svilirebbe l’istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico.

Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto che la mediazione non si sia validamente svolta e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale ed inammissibile l’impugnazione della delibera assembleare per intervenuta decadenza ex art. 1137 cc., con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Luglio 31 2024
  
19
Luglio
2024

Come Inviare Documenti con Pec e Firma Digitale, dopo la setenza della suprema corte di Cassazione, che ha dichiarato non più valita la documentazione inviata con queso metodo?

Ora che la suprema corte di Cassazione ha dichiarato, non più Valida la firma digitale apposta sui documenti attraverso la Pec, in quanto non fattibile verificare se i documenti all'interno sono fogli bianchi o fogli veri, noi, onde evitare disgudi, abbiamo per il Momento deciso di fare partecipare Vis a Vis tutti quanti, ad almeno la 1° seduta di Mediazione l'ltima, in modo Tale che nell'utima sessione tutti possano firmare con firma olografa. Allo stesso modo le domende di mediazione potranno essere inviate direttamente su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , cosi avrete conferma nel momento in cui vengono registrate.

Stessa cosa Vale per i Corsi di Aggiornamento che noi a prescindere da eventuali modiifiche contnueremo a fare di 27 ore biennali e con allegato almeno 20 e non 10 sessioni di mediazioni in tirocinio assistito, obbligatorio permanente, tutti i Corsi da Omci quindi saranno fatti Vis a Vis , in modo che si potrà in primis verificare con un piccolo esame orale anche se non richiesto, ma che noi faremo a tutti, in modo da far firmare con firma olografa e verificare appunto, se il Mediatore è veramente preparato. Tutto questo entro il 2025, dove poi allora installeremo la Pittaforma REM, come richiesto da Bruxelles. Con questa piattaforma  non necessita più ne Pec ne firma digitale ma basta la semplice mail, es: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , ma con la differenza che la rem certifica tutto, cosi è tutto molto più Regolare e Certificato in modo certo. Altra cosa: nella data del 18/07/2024 Rai 1 a Pubblicizzato tantissimo, con tanto di mediatori e avvocati la Mediazione Civile e Commerciale, facendo ben presente che tutte le Materie obbligatorie in Mediazione devono essere eseguite come tali e non in altri modi, come negoziazione assistita o altro: Pena informare immediatamente chi di dovere in modo che non possa più capitare e da qui saranno inflitte le giuste e dovute sanzioni, Visto, che quando non si concilia, si intasano ancora di più i tribunali e tutto questo i giudici non lo possono giustamente accettare. Questa è la 1° pubblicità che è stata fatta e deduco che da ora inizieranno a farle come presctotto dall Unione Europea. PS: Purtroppo, abbiamo problemi di manutenzione sulla sede registratata al ROM del tribunale di Cuneo. Per cui le mediazioni x tale tribunale saranno svolte, presso un'altra sede come scritto sul DM 149/22 es: Pinerolo, e sul Verbale sarà poi indicato per rifeimento Tribunale di Cuneo, la sede di Cn in quanto anche se in manutenziione esiste., .... per motivi oggettivi, questo ovviamente se tutti e tutte le parti sono d accordo, altrimenti non possiamo esegure anche via Web, altri modi non ne abbiamo al momento. Ovviamente in accordo con tutte Le Parti, è più che Legittimo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 22 2024
  
12
Luglio
2024

DL Giustizia: le novità presentate da Carlo Nordio in conferenza stampa;

Umanizzazione della pena, piccole modifiche al c.p. con l’inserimento del reato di peculato per distrazione e proroga di un anno per l'entrata in vigore del nuovo Tribunale della Famiglia.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio illustra in conferenza stampa le novità salienti del nuovo DL Giustizia approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio scorso. Al centro del provvedimento il tema dell’umanizzazione della pena, piccole modifiche al codice penale con l’inserimento del reato di peculato per distrazione. Il provvedimento proroga di un anno l’entrata in vigore del nuovo Tribunale della Famiglia.

Nella conferenza stampa del 3 luglio successiva all’approvazione nel Consiglio dei Ministri del nuovo DL Giustizia, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega i tratti salienti del nuovo provvedimento normativo. Per il Guardasigilli si tratta di un intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un vasto settore dell’esecuzione penale. Il testo contiene in coda anche norme di diritto sostanziale penale e processuale civile. Prevista poi una nuova norma nel codice penale che delinea il reato di peculato per distrazione allo scopo di rimediare alle preoccupazioni del vuoto di tutela che secondo alcune parti politiche sarebbe stato causato dall’abolizione dell’abuso di ufficio. La fattispecie penale di nuovo conio punisce con la reclusione fino a tre anni le condotte di distrazione di beni affidati al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, fuori dall’ipotesi più grave di peculato. In questo modo i sindaci, dirigenti, e appartennti ad amministrazione pubbliche vengano indagati se commettono un reato.

Infine, il provvedimento accorda il differimento richiesto dagli avvocati e dai capi degli uffici giudiziari per l’entrata in funzione dei tribunali della famiglia, prevedendo la proroga di un anno.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Luglio 12 2024
  
09
Luglio
2024

Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta non è sufficiente depositare la Domanda di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato;

Tribunale di Nocera Inferiore, 22.04.2024, sentenza n. 1253, giudice Jone Galasso.

 

SINTESI: In una controversia avente a oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda (l’opposizione) viene dichiarata improcedibile in quanto, secondo il giudicante, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo e seppur la mediazione può registrare esito negativo, essa non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare la domanda di  mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (richiamando i precedenti Tribunale di Forlì 02.02.2021; Corte d'Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021). Diversamente, a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non è posto l'onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale.

La giudice si appoggia anche su Cass., n. 19596/20 sull’accesso alla giurisdizione condizionato al previo adempimento di oneri. Richiedere che l'attore sia presente personalmente al "primo" incontro destinato anche a essere "ultimo" qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: "un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria".

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Ordinario di nocera inferiore, sez. prima definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:

 

1) Dichiara Improcedibile l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2016;

 

2) Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di  Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di Legge, IVA, CAP e una somma pari al doppio del contributo unificato.

 

Cosi Deciso in data 22 Maggio 2024                        Il Giudice: Jone Galasso

 

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Ultimo aggiornamento Martedì, Luglio 09 2024
  

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