Nel corso della mediazione obbligatoria, sospese le attività processuali;

Mercoledì, Agosto 02 2023 Scritto da Administrator  

La Cassazione dichiara illegittima la fissazione di un termine per il deposito delle memorie difensive contemporaneamente a quello concesso per la mediazione obbligatoria;

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria il suo corretto svolgimento costituisce condizione di procedibilità dell’azione e finchè questa non è avverata è preclusa qualsiasi attività processuale, ad eccezione dei provvedimenti cautelari e urgenti. Questo quanto emerge dalla ordinanza della Cassazione n. 22038/2023 del 24/07/2023.

La vicenda

Nella vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte, riguardante una servitù, la conduttrice di un fondo rustico attraversato da un canale per lo scolo delle acque subiva danni a causa dell’omessa ripulitura dello stesso, per cui trascinava in giudizio i responsabili chiedendo i danni. Nel giudizio di merito, le sue ragioni venivano disconosciute e la donna impugnava la sentenza di prime cure lamentando il diniego della richiesta di rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., sostenendo che il termine era stato erroneamente concesso contestualmente a quello per il tentativo di mediazione obbligatoria, in pendenza del quale, invece, ogni attività processuale doveva essere sospesa. In appello, il giudice perseverava nell’errore respingendo il gravame della donna e la stessa adiva il Palazzaccio.

Mediazione obbligatoria e prosecuzione del giudizio

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. “Rientrando tra gli istituti deflattivi del contenzioso – ora potenziato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) – e introdotta con l’intento di promuovere il ricorso a procedure stragiudiziali per ridurre l’elevato livello delle pendenze del processo civile, la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.lgs. n. 69/2013, costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale” affermano preliminarmente da piazza Cavour. Condizione che, proseguono, “deve essere assolta prima dell’esercizio dell’azione giudiziale (cfr. art. 5 comma 1). Laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in assenza del previo esperimento del procedimento di mediazione, il giudice deve rinviare l’udienza, assegnare alle parti un termine per consentire l’avvio del procedimento e fissare una nuova udienza per verificare l’avverarsi della condizione di procedibilità richiesta”. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha dato inizio al processo, assegnando in udienza contestualmente alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e il termine di 15 gg. per l’esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzando così il deposito delle memorie istruttorie prima del verificarsi della condizione di procedibilità accertata come omessa dallo stesso giudicante, su eccezione tempestivamente proposta della parte. La disciplina della condizione di procedibilità in esame, aggiungono quindi dalla S.C., “si intreccia con il processo civile sia in ordine al compimento o meno delle attività successive all’assegnazione del termine, sia in ordine alle attività che, dopo tale assegnazione, possono essere compiute in sede giudiziaria. Soccorre a quest’ultimo riguardo l’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010, che specifica quali sono le uniche attività che il giudice può compiere nelle more dello svolgimento della mediazione, ossia la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (a ciò si aggiunge per la parte la possibilità di trascrivere comunque, nei giudizi che lo prevedano, la domanda giudiziale). Restano pertanto esclusi tutti i provvedimenti che sono privi di tale carattere e che, per loro natura, attengono alla prosecuzione del procedimento giudiziale”. La norma in questione, quindi, “non può che essere di stretta interpretazione, posto che essa introduce una parziale attenuazione del regime di improcedibilità, giustificata da esigenze di celerità processuale”.

Il principio di diritto

Come affermato del resto in altre occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “il procedimento di mediazione obbligatoria si pone per dir così ‘a monte’ dell’inizio del processo, tanto che, ove la stessa non sia esperita nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, il processo neppure può avere inizio e la domanda giudiziale non è procedibile” (cfr. Cass. n. 34814/2022).

La Corte d’Appello ha dunque errato nel caso in esame, poiché “era assolutamente preclusa al giudice la possibilità di concedere, contestualmente al termine per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria, anche i termini per il deposito delle memorie istruttorie e dunque di proseguire oltre nella trattazione della causa in assenza del previo accertamento della verifica della condizione di procedibilità dell’azione”. Né può parlarsi, concludono dalla Corte, “di rinuncia implicita ad una eccezione (quella del mancato spletamento della mediazione obbligatoria) che, una volta proposta e accolta dal giudice, vincola questi al rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs. n. 28/2010 ed appare quindi sottratta alla disponibilità sostanziale e processuale della parte”. Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata con l’affermazione del seguente principio di diritto: “L’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l’espletamento della procedura di mediazione, fino all’udienza di verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità”.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Agosto 02 2023