Improcedibile la domanda se la comunicazione della domanda di mediazione viene inviata al legale costituito in giudizio e non alla parte personalmente;

Lunedì, Luglio 31 2023 Scritto da Administrator  

Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 21.02.2023, sentenza n. 529, giudice relatore Cristina Longo;

SINTESI: In una causa avente ad oggetto l’impugnazione di testamenti e l’azione di riduzione per lesione di legittima, il giudice  ordinava di esperire il previo tentativo di mediazione della controversia, fissando per il prosieguo, in caso di fallimento della mediazione, nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.. Veniva esperito il tentativo di mediazione, dal quale si evinceva che, alla presenza degli istanti, il mediatore accertava la regolarità delle comunicazioni trasmesse alle parti invitate, che non comparivano. La mediazione si concludeva con esito negativo per l'assenza delle parti invitate.
l'Avv. per parte convenuta, riportandosi ai propri scritti difensivi, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per nullità del procedimento di mediazione delegata, precisando che "il d.lgs. n.28/2010 ci riferisce, inesorabilmente, della necessità di comunicare direttamente alla parte l'invito alla mediazione e giammai al procuratore costituito in giudizio, senza distinzione tra mediazione ante causam o in corso di causa. Il richiamato decreto, infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte (ex multis, ed in ultimo, sentenza Trib. Siena, 5 maggio 2020, n.744; sentenza Trib. Palermo 5 settembre 2019, n.3903; sentenza Trib. Rimini 28 febbraio 2017). Nel caso di specie, in effetti, l’Avv. non era più difensore del convenuto e si era per di più cancellato dall’albo.
Il Tribunale, richiamando Tribunale Velletri sez. II, 12/12/2019, n. 2302, rilevava che la natura della mediazione di per sé richiede che all'incontro con il mediatore siano presenti le parti di persona; difatti, l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. La mediazione è un "procedimento deformalizzato" che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all' interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti" (Cass. n. 8473 del 7.3.2019). L'art. 8 D.Lgs. 28/2010, in relazione alle modalità secondo le quali l'altra parte, ossia la parte "chiamata" od "invitata", deve essere convocata in mediazione, prevede testualmente, al comma 1, che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Pertanto, in base alla richiamata previsione ciò che rileva ai fini della regolare convocazione della parte alla procedura di mediazione è la effettiva conoscenza che la stessa abbia avuto del procedimento.
Nonostante sia prassi in molti organismi di mediazione, sia per esigenze di celerità che di economia, inviare l'istanza solo all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della comunicazione dell'istanza di mediazione quando è delegata o è pendente un giudizio, evidenziando che la notifica al procuratore costituito non è circostanza prevista dal D.Lgs. 28/2010. L'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione. Non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali. In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. In tal senso Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 5 settembre 2019 e Tribunale di Cremona con sentenza del 1.7.2021.
Considerata la novità della questione che ha determinato l'esito del giudizio, il tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti, di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 31 2023