Domanda mediazione: diligenza minima della parte istante;

Venerdì, Luglio 28 2023 Scritto da Administrator  

Per la Corte d’Appello di Palermo, la parte istante, secondo un criterio di diligenza minima, deve avvalersi della facoltà di invio della comunicazione della domanda di mediazione per evitare le lungaggini della procedura;

Comunicazione domanda mediazione

Atteso che la comunicazione della domanda di mediazione obbligatoria alla controparte può avvenire “anche a cura della parte istante”, quest’ultima “potrà e dovrà”, secondo un criterio di diligenza minima, avvalersi di questa facoltà al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli delle lungaggini connesse alla procedura. Così la Corte d’Appello di Palermo nella sentenza n. 1109/2023 del 07/06/2023.

La vicenda

La vicenda ha ad oggetto una lite tra alcuni condomini e il proprio condominio per ottenere l’annullamento o la declaratoria di nullità delle deliberazioni con cui l’assemblea condominiale aveva approvato il rendiconto per due anni e, in particolare la ripartizione delle spese ordinarie dell’impianto idrico secondo la tabella del regolamento condominiale che tuttavia limitava la ripartizione secondo i millesimi alle sole spese di manutenzione straordinaria dell’autoclave.

Sulla questione relativa al tipo di invalidità che inficia le delibere di assemblea condominiale, il giudice del gravame, nel decidere, si riporta a quanto affermato in materia dalla Cassazione.

Nella fattispecie in esame, scrive infatti la Corte d’Appello, “stando al tenore letterale delle deliberazioni, l’assemblea dei condomini non avrebbe inteso modificare per il futuro il criterio di ripartizione previsto dal regolamento condominiale, ma non si sarebbe attenuta a quel criterio. Alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/2005 e Cass. n. 9839/2021), le delibere in questione non potevano considerarsi inficiate da nullità e avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.”.

Gli appellanti deducono, quindi, di aver agito tempestivamente, avendo proposto istanza di mediazione nel rispetto del termine di 30 giorni e si dolgono del fatto che “il ritardo nella comunicazione dell’avvio del procedimento alla controparte, a cura del mediatore, non può riverberarsi in loro danno”. Sostengono che una siffatta conclusione, “ove, in ipotesi, aderente alla legge, renderebbe quest’ultima non conforme alla Costituzione”.

Diligenza minima in mediazione

La corte d’appello richiama a questo punto l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 il quale prevede che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale” e che “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta”.

Il tenore letterale della disposizione, per il giudicante, “è inequivoco e vale di per sé a confutare la tesi interpretativa degli appellanti”. Né la disciplina normativa” può dirsi irrazionale e perciò contraria ai principi della Costituzione”.

“Ai sensi dell’art. 5, co. 6, del D.Lgs 28/2010, vigente ratione temporis (vds. oggi l’art. 8), infatti – prosegue la Corte – la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte può avvenire ‘anche a cura della parte istante’, che potrà (e dovrà, secondo un criterio di diligenza minima) avvalersi di tale facoltà proprio al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli delle eventuali lungaggini della procedura di mediazione”.

Da qui il rigetto dell’appello.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Luglio 28 2023