L’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso;

Giovedì, Luglio 27 2023 Scritto da Administrator  

Tribunale di Termini Imerese, 7.4.2023, sentenza n. 412, giudice D’Urso

SINTESI: In una controversia di locazione avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per canoni di locazione, il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e onerava parte opposta (il locatore) all'introduzione del procedimento di mediazione che, una volta instaurato, si concludeva con verbale negativo in ragione della mancata comparizione personale del conduttore. Non essendosi presentato senza giustificato motivo, benché ritualmente convocato dall'Organismo prescelto, l'esperimento è stato di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti.
La giudice ha stabilito  - riferendosi a sentenza Tribunale di Roma 23.02.2017 e ordinanza Tribunale di Palermo 29.07.2015 - che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale – evitabile - in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per li giudizio.
Pertanto, la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione del conduttore al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co VI bis del d.Igs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorre a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della sua resistenza ad oltranza e legittima l’interesse dell'attore ad ottenere quanto richiesto in atto di citazione (il pagamento dei canoni di locazione)
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Ultimo aggiornamento Giovedì, Luglio 27 2023