Cassazione: insindacabile l’opportunità di disporre la mediazione anche quando non è obbligatoria;

Martedì, Aprile 04 2023 Scritto da Administrator  

Per gli Ermellini, l’opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non richiede una specifica motivazione;

SINTESI: Opportunità di disporre la mediazione

L’opportunità di disporre la mediazione anche nelle ipotesi in cui non è obbligatoria è insindacabile in sede di legittimità, essendo espressione di un potere discrezionale del giudice che non richiede specifica motivazione. A ribadirlo è la seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 7269/2023.

La vicenda

La vicenda approdata in Cassazione ha ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un’impresa quale corrispettivo dei lavori eseguiti per una cliente presso il suo immobile.

La donna eccepiva l’imperfetta esecuzione delle opere e chiedeva la revoca dell’ingiunzione e la condanna dell’appaltatrice al risarcimento del danno.

L’impresa dal canto suo deduceva di aver eseguito i lavori, attenendosi alle istruzioni della committenza; negava l’esistenza dei vizi ed eccepiva la prescrizione dell’azione di risarcimento.

In primo grado veniva revocato il decreto ingiuntivo e ordinato all’appaltatrice la restituzione degli acconti. In appello, la corte distrettuale invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione, onerando l’appellante dell’avvio della procedura e, posto che l’invito rimaneva senza esito, dichiarava improcedibile la domanda.

Da qui il ricorso al Palazzaccio, innanzi al quale veniva denunciata, tra l’altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, dato che la Corte di merito aveva disposto l’avvio della procedura di mediazione senza dar conto delle ragioni che ne giustificavano l’espletamento. Inoltre, si denunciava la violazione dell’art. 1 D.Lgs. 28/2010, atteso che “la lite non era ricompresa tra quelle assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, conseguendone l’impossibilità di dichiarare improcedibile la domanda”.

Mediazione disposta in appello anche se non obbligatoria

Per la S.C. il ricorso è infondato.

L’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010, premettono da piazza Cavour, elenca una pluralità di controversie, individuate per tipologie, per le quali la legge impone, come condizione di procedibilità, l’esperimento del tentativo di mediazione. Tuttavia, rilevano ancora, oltre alla mediazione obbligatoria, disciplinata dal comma 1 bis dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, “il comma 2 prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal caso, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. Difatti, spiegano i giudici, “l’opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione (cfr., ex multis, Cass. n. 31209/2022; Cass. n. 12986/2021; Cass. n. 25155/2020; Cass. n. 32797/2019; Cass. n. 27433/2018). Non rileva, dunque, conclude la S.C. rigettando il ricorso, “che la causa non rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, poiché il giudice ha proceduto ai sensi del comma secondo del richiamato art. 5, conseguendone ugualmente l’improcedibilità della domanda in appello” (Cass. 40035/2021).

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Ultimo aggiornamento Martedì, Aprile 04 2023