Il diniego di proroga di concessione di area pubblica non richiede una motivazione specifica;

Lunedì, Gennaio 09 2023 Scritto da Administrator  

La titolarità pubblica o demaniale è un fatto di per sé autoevidente della piena capacità dell'Amministrazione di disporre del bene;

Non è necessaria una analitica argomentazione a supporto di un provvedimento di diniego di proroga di una concessione di occupazione di suolo pubblico, essendo la titolarità pubblica o demaniale fatto di per sé autoevidente della piena capacità dell'Amministrazione di disporre del bene, anche negando una richiesta di proroga di un'occupazione di suolo pubblico già concessa, a maggior ragione quando siano in corso le procedure per l'adozione di un piano di riordino del regime di assegnazione degli spazi pubblici (Tar Campania, sez. VII, sentenza n. 7754/2022).

La vicenda

Un soggetto è proprietario di un'unità immobiliare sita nel Comune di Procida. Nel 2009 ottiene dall'ente territoriale la concessione di occupazione di area pubblica adiacente la sua proprietà. Successivamente, chiede e ottiene la proroga della concessione fino al 2017. Nel 2018 inoltra domanda di ulteriore proroga, che viene, tuttavia, negata. Il diniego di proroga si fonda sulla sospensione delle autorizzazioni volte all'assegnazione degli spazi pubblici, in attesa di approvazione di un piano di riordino.

Il soggetto spicca, quindi, ricorso, sollevando avverso il diniego plurimi motivi di doglianza:

In particolare, il deducente contesta la generica indicazione, nel provvedimento di diniego, dell'esigenza di approvare un piano di riordino.

La decisione del Tar Campania

Per il Tar il ricorso è infondato.

La comunicazione di avvio del procedimento non era necessaria, trattandosi di un procedimento avviato ad istanza di parte. Infatti, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non va inteso in senso formalistico, ma risponde all'esigenza di provocare l'apporto collaborativo da parte dell'interessato; esso viene meno qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, come prevede l'art. 21 octies, comma 2, della stessa L. n. 241 del 1990 (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6333/2020; Cons. Stato, IV, 3 dicembre 2018, n. 6824). Spettava, peraltro, al ricorrente indicare gli elementi conoscitivi, che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'Amministrazione (inter multis, cfr. Cons. Stato, VI, 28 febbraio 2019, n. 1405; 26 aprile 2018, n. 2526; 12 maggio 2017, n. 2218; 4 aprile 2015, n. 1060; V, 20 agosto 2013, n. 4192; IV, 15 luglio 2013, n. 3861); solo dopo che la parte avesse adempiuto a questo onere, l'amministrazione poteva considerarsi gravata del ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato (cfr. Cons. Stato, n. 1405 del 2019, cit.). Nello stesso senso anche T.A.R. Piemonte, Torino n. 169/2022, secondo cui l'art. 21 octies L. n. 241 del 1990 deve essere interpretato nel senso di evitare che l'Amministrazione sia onerata in giudizio di una prova diabolica, e cioè della dimostrazione che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso in relazione a tutti i possibili contenuti ipotizzabili, per cui si deve comunque porre previamente a carico del privato l'onere di indicare, quanto meno in termini di allegazione processuale, quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, onde indirizzare l'Amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta. Peraltro, l'occupazione di suolo pubblico può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni di legge o regolamento, nonché per eventuali prescrizioni, a tutela del decoro, della viabilità e della sicurezza; di conseguenza, a tutela di interessi pubblicistici correttamente tutelati, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non integra violazione di legge (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, n. 2244/2021)

Il vizio della mancanza della preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento, in applicazione dell'art. 21 octies, L. n. 241 del 1990, non può condurre all'annullamento del provvedimento impugnato (ordine di rimozione del chiosco sito su un'area oggetto della revocata autorizzazione di occupazione di suolo pubblico), in ragione della sua natura vincolata, una volta disposta la revoca del titolo che legittimava l'occupazione del suolo pubblico (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III n. 6028/2008). Nell'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente si limitava a denunciare il mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, senza indicare i contenuti diversi che il provvedimento finale avrebbe potuto avere, se nel procedimento si fosse riversato il proprio contributo partecipativo. Quanto al difetto di motivazione del diniego di proroga, ritenuto generico, poiché riposava sulla mera considerazione che ogni autorizzazione era sospesa in ragione dell'adozione di un piano di riordino, il Tar ha notato che, mentre un provvedimento di concessione dell'occupazione temporanea di suolo pubblico a un privato - che ha un automatico effetto restrittivo dell'uso generale dello spazio pubblico - deve essere comunque adeguatamente e congruamente motivato, affinché siano oggettive e chiare le superiori ragioni per cui, in quel particolare caso, l'amministrazione ritenga di sottrarre il bene alla naturale pubblica destinazione e restringerne l'uso alla collettività per concederlo in via privativa, per tempi che comunque debbono essere limitati, all'uso esclusivo ed economicamente redditizio del privato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2013 n. 4497), non ricorre, invece, ragionando a contrario, la necessità di una analitica argomentazione a supporto di un provvedimento di diniego di proroga, essendo la titolarità pubblica o demaniale fatto di per sé autoevidente della piena capacità dell'Amministrazione di disporre del bene, anche negando una richiesta di proroga di un'occupazione di suolo pubblico già concessa, a maggior ragione quando siano in corso le procedure per l'adozione di un piano di riordino (che peraltro di per sé non esclude affatto la possibilità di riottenere, in tale sede, il provvedimento concessorio di cui è stata negata la mera proroga).

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Gennaio 09 2023