Riforma della giustizia civile: novità sulla mediazione civile e commerciale;

Venerdì, Dicembre 30 2022 Scritto da Administrator  

Saranno operative dal 30 giugno 2023 le misure contenute nel Capo IV, sezione I, intitolato “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”

Mediazione obbligatoria: estensione delle materie

Sostituendo  l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile,   estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria.

L’attuale elenco prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda,  di esperire la mediazione prima di promuovere una controversia nelle seguenti materie:

Per queste controversie dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione di procedibilità può essere assolta, nelle rispettive materie di competenza, anche ricorrendo agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal Testo unico bancario, dal Testo unico dell’intermediazione finanziaria, dal Codice delle Assicurazioni, e dalle norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/995). L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Mediazione e provvedimenti cautelari

Lo svolgimento della mediazione non preclude:

Procedimenti esclusi dall’obbligo di mediazione

La condizione di procedibilità nelle materie indicate dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 non opera nei procedimenti:

Opposizione a decreto ingiuntivo

Il nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione. Alla prima udienza il giudice:

Se all’udienza fissata la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara la domanda improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle spese.

Condominio e mediazione

Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell’amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la maggioranza dell’art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa

Mediazione demandata dal Giudice

La Riforma amplia i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un tentativo di mediazione.

Nella motivazione dell’ordinanza il giudice dovrà tenere conto delle seguenti circostanze:

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell’udienza fissata dal giudice nell’ordinanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.

Formazione dei magistrati

Per favorire l’ottica conciliativa, il decreto legislativo introduce alla Legge di disciplina della mediazione (Dlgs 28/2010) un’apposita norma dedicata alla formazione del magistrato e alla valutazione del contenzioso definito con mediazione (art. 5 quinquies).

La novella prevede che:

La norma consente anche al capo dell’ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, associazioni professionali per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la relativa formazione.

Durata massima della mediazione

L’art. 6 novellato dalla Riforma fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e  mediante accordo scritto dalle parti. Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale. Termini stringenti anche per il procedimento di mediazione. Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.  La comunicazione, inviata dall’organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

Possibilità di delega

La partecipazione delle parti alla mediazione è elemento strutturale e necessario al buon funzionamento dello strumento, ma in presenza di giustificati motivi, la riforma consente la possibilità di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri di comporre la controversia. L’assistenza dell’avvocato è indispensabile quando la mediazione è obbligatoria e quando è demandata dal giudice.

Mediazione in modalità telematica

La digitalizzazione diventa regola, come nel processo così anche nella mediazione, che può svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto. In caso di mediazione telematica, ciascun atto del procedimento di mediazione è formato e sottoscritto nel  rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo pec. Il verbale conclusivo, costituito da un unico documento, nativo digitale, comprensivo del verbale e dell’eventuale accordo, è firmato digitalmente dalle parti, nei casi di mediazione obbligatoria o demandata anche dai loro avvocati e per ultimo dal mediatore.

Proposta del mediatore

Nel caso in cui, a conclusione della mediazione non venga raggiunto l’accordo, il nuovo art. 11 consente al mediatore di formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione da allegare al verbale. Resta ferma la possibilità per le parti di chiedere concordemente al mediatore, in qualunque momento del procedimento, di formulare una proposta di conciliazione.

Mediazione con le pubbliche amministrazioni

Per favorire la mediazione anche quando una delle parti è una pubblica amministrazione, il decreto delegato modifica l’art.1 della L. 20/94  inserendo un comma 1.1bis. in base al quale la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistite nella negligenza inescusabile derivante dalla  grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Espresso richiamo alla nuova disposizione sulla responsabilità contabile è inserito all’art. 11 bis del Dlgs 28/2010 sulla mediazione. La finalità delle modifiche è quella di circoscrivere la responsabilità erariale dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che ravvisano la convenienza economica di conciliare durante la mediazione, ai casi di colpa particolarmente grave. L’effetto voluto dal legislatore delegato è quello di sottrarre al giudice contabile la valutazione delle scelte discrezionali del funzionario pubblico,  purché non irragionevoli ed irrazionali, che lo abbiano indotto a conciliare la controversia con una transazione palesemente vantaggiosa. La novella normativa sarà operativa dal 30 giugno 2023, come il resto delle disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. Tuttavia per i fatti commessi fino al 30 giugno 2023, resta operativa la limitazione della responsabilità erariale introdotta nell’ambito della disciplina legata all’emergenza pandemica di cui al D.l. 77/2021 (convertita in L. 2018/2021), in base all aquale il funzionario risponde solo dei danni conseguenti ad  una condotta dolosamente posta in essere, ferma la responsabilità per i fatti causati da omissione o inerzia.

Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione

La novella normativa rivede anche le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con l’inserimento dell’art. 12 bis, è stabilito che:

Restano sostanzialmente analoghe le conseguenze (art. 13) in ordine alla condanna alle spese per la parte anche vittoriosa nel giudizio che abbia rifiutato la proposta del mediatore.

Mediazione e gratuito patrocinio

La riforma inserisce poi un  nuovo capo II bis al D.gls 28/2010 dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendo il gratuito patrocinio, quando è raggiunto l’accordo,  per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.

La domanda è proposta dall’interessato o dall’avvocato, personalmente, con raccomandata o a mezzo pec o con servizio elettronico, al consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Nessuna indennità è dovuta all’organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 co.6).

Incentivi fiscali

Per favorire il ricorso alla mediazione sono previste anche agevolazioni fiscali.

L’art. 17 del D.l.gs 28/2010 prevede:

La norma fissa anche un limite complessivo del credito per procedura pari ad euro 600 ed un importo massimo annuale in caso di pluralità di procedure pari a :

In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Dicembre 30 2022