ACCORDO DI MEDIAZIONE E ATTO NOTARILE

Lunedì, Ottobre 10 2022 Scritto da Administrator  

A seguito della procedura di mediazione, una delle problematiche più comunemente riscontabili afferisce alle modalità con cui “trasporre”, laddove necessario, l’accordo raggiunto in mediazione nell’atto notarile. Fino a poco tempo fa, l’unica soluzione era quella di trasferire l’incontro di mediazione, in cui veniva raggiunto e formalizzato l’accordo, presso lo Studio del notaio. Fortunatamente le cose sono cambiate…

1) Natura dell’accordo di mediazione.

Come è noto, in caso di esito positivo, la mediazione si conclude con la redazione di due documenti: il verbale (redatto dal mediatore e afferente al concreto svolgimento della procedura) e l’accordo (di competenza esclusiva delle parti), rappresentato da una scrittura privata (art. 2702 c.c.). 
Il verbale deve essere sottoscritto dal mediatore (che certifica anche l’autografia delle firme apposte dalle parti sul verbale, ex art. 11, III c., d.lgs. n. 28/2010), dalle parti e dai difensori. 
L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati (quest’ultima sottoscrizione non è necessaria ai fini della validità dell’accordo, ma è necessaria per attestarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, per conferire efficacia di titolo esecutivo all’accordo stesso).

2) Quando l’accordo di mediazione deve essere recepito in sede notarile.

La seconda parte del III comma dell’art. 11, D. Lgs. n. 28/2010 dispone: “Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale (rectius, dell’accordo, n.d.r.) deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.
La norma, dunque, conferma che l'accordo raggiunto in mediazione non è di per sé titolo idoneo alla trascrizione, in quanto semplice scrittura privata (come, del resto, previsto in via generale dall’art. 2657 c.c., secondo cui “La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”).
Sul punto la giurisprudenza di merito ha statuito: “L'accordo di mediazione non è un tipo contrattuale a sé stante, ma solo l'involucro esterno, l'occasione in cui viene concluso il contratto, il quale conserva perciò la tipologia che gli è propria e non si trasforma, solo perché stipulato in sede di mediazione, in qualcos'altro, con la sola particolarità che, ai fini della sua trascrizione, è espressamente richiesta l'autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un notaio, ai fini della verifica della conformità del contenuto dell'atto alle prescrizioni di legge” (Trib. Lucca 18.6.2019, n. 970; cfr. Trib. Roma  17.11.2015 n. 7948). 
L’accordo raggiunto in mediazione, dunque, per poter essere trascritto, dovrà essere recepito in sede notarile (con la precisazione che il notaio, per autenticare, dovrà valutare sia il profilo di legalità sia l’effettiva volontà delle parti; in questo senso Cass. 12.9.2014, n. 19350).

3) Tipologie di atto con cui il notaio può recepire l’accordo di mediazione.

Le modalità, ossia i tipi di atto, per recepire in sede notarile gli accordi raggiunti in mediazione, sono le seguenti:
3.1) Atto unico: il notaio interviene in mediazione (all’ultimo incontro) e riceve per atto pubblico - o autentica - un solo documento, in cui sono contenuti il verbale e l’accordo. 
A detto “atto unico” debbono partecipare parti, difensori e mediatore.
3.2) Atto esecutivo: in sede di mediazione si formalizza immediatamente l’accordo, che ha efficacia soltanto obbligatoria. Successivamente, nanti il notaio, verrà redatto un atto esecutivo degli obblighi assunti, relativi a diritti per cui è necessaria la pubblicità legale. 
All’“atto esecutivo” è necessaria la presenza delle sole parti.
L’atto notarile esecutivo non dovrà avere carattere novativo, in quanto si interromperebbe il nesso causale tra la procedura di mediazione e l’atto notarile, con conseguente perdita dei benefici fiscali speciali previsti per la mediazione (in primis, le agevolazioni fiscali).
3.3) Atto ripetitivo: le parti concludono in mediazione un accordo avente efficacia reale inter partes (ex art. 1376 c.c.). Successivamente l’accordo deve essere “ripetuto” - con un atto che in nulla differisca rispetto all’accordo raggiunto – nanti il notaio, per ottenere pubblicità legale e, quindi, efficacia erga omnes.
Anche in questo caso in sede notarile è necessaria la sola presenza delle parti.
3.4) Verbale di deposito: l’originale dell’accordo raggiunto in mediazione, completo delle sottoscrizioni e con immediata efficacia reale inter partes, viene allegato ad un “verbale di deposito” redatto dal notaio, in cui quest’ultimo riporta le vicende che hanno portato alla formazione dell’accordo stesso.
Per ottenere pubblicità legale, però, le parti devono riprodurre in sede notarile tutte le pattuizioni rilevanti per la pubblicità legale ed apporre la loro sottoscrizione (anche) nanti il notaio. Solo così il notaio può autenticare le sottoscrizioni (siccome apposte in sua presenza), garantendo la paternità del documento e l’assunzione di diritti ed obbligazioni.
Il verbale di deposito, dunque, si tradurrà sostanzialmente in un atto ripetitivo.

4) Osservazioni conclusive.

In conclusione, malgrado sporadiche resistenze di alcuni notai ancora legati al tradizionale “atto unico”, nella pratica si può osservare un sempre maggior utilizzo di atti notarili che non prevedono la presenza del mediatore.
Ciò era auspicabile per un duplice ordine di ragioni: i) intanto per il fisiologico rischio di ripensamenti delle parti nel lasso di tempo tra l’accordo informale (ma non vincolante) raggiunto in sede di mediazione e la sua formalizzazione in sede notarile; ii) in secondo luogo, con il sempre più frequente ricorso alle mediazioni a distanza, conseguenza del periodo emergenziale, molto spesso il mediatore e le parti si trovano anche a grande distanza geografica. Ciò che renderebbe impossibile (o, comunque, estremamente gravoso) per il mediatore recarsi presso lo studio notarile individuato dalle parti.

Stampa
Ultimo aggiornamento Lunedì, Ottobre 10 2022