Inefficace il decreto ingiuntivo se non viene correttamente esperito il procedimento di mediazione entro l’udienza di rinvio;

Domenica, Agosto 28 2022 Scritto da Administrator  

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 07.06.2022, sentenza n. 2176, giudice Enrico Quaranta

SINTESI: In una opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria,  il Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e, rilevata "... la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., con la conseguente apertura di un giudizio di merito sull'accertamento della pretesa", concedeva termini di 15 giorni per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
All'udienza di rinvio, a mezzo note di trattazione scritta, X eccepiva la mancata attivazione, da parte della opposta Y srl, del procedimento di mediazione entro il termine prescritto dall'adita Autorità giudiziaria equivalente ad omessa proposizione della stessa con la conseguente improcedibilità del presente giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Deduceva, inoltre, anche l'assenza personale della parte istante, Y Srl, al primo incontro conciliativo nonché l'assenza di procura speciale al proprio difensore che invece compariva al predetto incontro in luogo della opposta con la conseguente inefficacia del procedimento conciliativo ovvero nullità ovvero inesistenza del medesimo procedimento.
Alla luce di queste eccezioni, concludeva per la declaratoria di improcedibilità del giudizio di opposizione per omessa proposizione del prescritto procedimento media-conciliativo, attesa la inefficacia, ovvero nullità ovvero inesistenza del predetto procedimento, con sentenza pronunciante sulla inefficacia e revoca del decreto ingiuntivo opposto. ha stabilito che “ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione"; -Cass. civ. n. 8473/2019. secondo cui “la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre"; -Sezioni Unite civili, sentenza n. 19596/2020. che hanno  chiarito che "la parte onerata della presentazione della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, sia il creditore opposto per la assorbente considerazione che essa è "condizione di procedibilità della domanda giudiziale" che è quella sostanziale del ricorrente in monitorio (cfr. Cass. 159/2021) cui possono aggiungersi, nei limiti consentiti, altre domande proposte in via riconvenzionale dall'opponente". Dando atto  del contrasto esistente in sede di giurisprudenza di merito nonché in dottrina sulla natura del termine concesso dal giudice per l'attivazione del meccanismo di mediazione e sulle sanzioni da applicare, di conseguenza, in ipotesi di relativa violazione - i Supremi Giudici hanno richiamato la condivisibile necessità che per dirimere tali dubbi si abbia riguardo alle specifiche prescrizioni di legge secondo cui:
1) "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda" (D.Lgs.n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, seconda parte del primo periodo);
2) "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" (D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2 bis). Cass. 40035/21 ha inteso che la statuizione giudiziale sulla procedibilità debba essere connessa al solo evento dell'esperimento utile del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione.
Invero, a prescindere dalla natura del termine giudiziale in disputa (perentorio o ordinatorio, pur nella consapevolezza che la violazione di quello ordinatorio importa comunque le stesse conseguenze decadenziali) pare dirimente alla soluzione cui pervenire che il dato normativo di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, non prevede espressamente l'adozione di pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il suddetto termine di quindici giorni. Per altro verso, sia l'ossequio alla ratio legis sottesa alla mediazione obbligatoria ope iudicis, - di favorire soluzioni deflattive del giudizio con forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti (a conferma del carattere di extrema ratio che il legislatore della mediazione riconosce alla tutela giurisdizionale) - sia il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2" , spingono nel senso di concludere che abbia rilevanza ai fini della verificazione della condizione di procedibilità, solo l'effettivo esperimento della mediazione delegata prima dell'udienza di rinvio, a seguito dell'invito in tale senso rivolto dal giudice ed a prescindere dalla specifica indicazione del termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (cfr. Cass. 2775/2020).
Perntanto nel caso di specie l’eccezione d'improcedibilità della domanda viene accolta laddove prima dell'udienza di verifica non risulta verificatosi l'utile esperimento di tale rimedio. Nel caso specifico, inoltre, non è stata prodotta la procura speciale del difensore che ha partecipato alla procedura di mediazione. Il giudice ritiene che non vi sia stato alcun utile esperimento della conciliazione non solo nel termine fissato dal giudice, ma neppure prima dell'udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità della domanda, pertanto accoglie l'opposizione e, per l'effetto dichiara inefficace il decreto opposto.

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Vogliamo anche ricordare il testo che uscirà a breve Sulla Procedura Antimafia: Testo eseguito con suoi collaboratori, Ma a Cura Del Nostro e lo diciamo con grande orgoglio, Prof. Procuratore Generale Emerito di Cassazione Pierpaolo Rivello. (Per vedere cosa ha fatto, basta inserire su google Rivello Pierpaolo Procuratore Emerito di Cassazione).

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Ultimo aggiornamento Martedì, Agosto 30 2022