L'accettazione dell'eredità in forma tacita può avvenire con il deposito di istanza di mediazione in materia successoria;

Sabato, Agosto 27 2022 Scritto da Administrator  

Corte di Cassazione, sez. VI civile, 1° aprile 2022, ordinanza n. 10655

SINTESI: Il caso ha ad oggetto la materia successoria. Il ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, introdotto dal figlio del de cuius contro madre e sorelle, viene rigettato in quanto non viene accolta l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
L’accettazione dell’eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa (Cass. n. 19833/2019; cfr. Cass. n. 1585/1987).
La Cassazione attribuisce la valenza di accettazione tacita al procedimento di mediazione promosso in vista della proposizione della domanda di divisione ereditaria. Anche in questo caso si è in presenza di un atto che suppone necessariamente la qualità di erede
Il Supremo collegio ritiene tali fatti univocamente idonei a dimostrare la pregressa accettazione e con essa l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità.
Il fratello viene condannato alla rifusione delle spese e ad un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Agosto 27 2022