OMCI, ORGANISMO DI MEDIAZIIONE E CONCILIAZIONE ITALIA, ISCRITTO AL ROM DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N° 251 E ENTE FORMATIVO al n° 303:

Venerdì, Luglio 01 2022 Scritto da Administrator  

Perchè la mediazione conviene agli avvocati ai Mediatori e alle Parti,  Cioè a tutti?

Ricordando che quando La Mediazione è Obbligatoria, Demandata ecc, si deve venire in mediazione, anche qualcuno vi dice di non farlo, attenti, perchè arriverà il momento che troverete un Notaio, che non vi Validerà documenti se sa che è obbligatoria la Mediazione, onde rischiare anche Lui o un avvocato che vi fa negoziazione o altro e poi un funzionario fa lo stesso e rimanete fregati e venite cosi Sanzionati tutti. Ricordo che è l'organismo con il Mediatore designato il fulcro della Stessa, in quanto una volta designato è il Mediatore che deve essere in grado di Conciliare e quindi studiare sempre. Quando si parla di convenienza della mediazione, abitualmente si fa riferimento alla convenienza dell’Istituto della mediazione per i cittadini e le imprese. L’opinione comune è che, a fronte della indiscutibile convenienza per le parti, ammessa a denti stretti anche dalla classe forense, la mediazione in realtà non convenga agli Avvocati per i quali sarebbe sempre più utile la scelta del ricorso alla autorità giudiziaria. Chi scrive non è mai stato convinto da questa tesi che prefigurerebbe una sorta di contrasto di interessi fra l’Avvocato e il cliente. Le note che seguono vogliono essere un contributo sul tema per dimostrare che in realtà gli interessi di clienti  e Avvocati possono coincidere nella scelta della mediazione come strumento per la risoluzione delle controverse. Vediamo allora perché, a parere di chi scrive, la mediazione conviene agli Avvocati.

CONVIENE AGLI AVVOCATI ECONOMICAMENTE

L’obiezione che più frequentemente si sente fare dagli Avvocati ostili alla mediazione è la seguente: perché dovrei consigliare al cliente la procedura di mediazione se economicamente a me conviene maggiormente fare una causa rispetto ad una mediazione? Verifichiamo allora se una tale obiezione è fondata esaminando i conti degli introiti derivanti da una mediazione rispetto a quelli di una causa. Se analizziamo la tabella dei compensi medi previsti dal D.M. 55/2014 per una pratica di valore da €.1.100 a €.5.200, possiamo constatare che per un giudizio di primo grado il compenso totale spettante all’Avvocato, risultante dalla somma delle quattro fasi di causa (studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) ammonta a €.2.430. Il compenso spettante all’Avvocato per l’attività prestata in mediazione per una pratica di ugual valore ammonta invece per le tre fasi (attivazione, negoziazione e conciliazione) a €.1.620. Da ciò deriva che il compenso spettante all’Avvocato per l’assistenza in mediazione è pari al 66% del compenso a lui dovuto per lo svolgimento di un’intera causa di primo grado. Per una pratica dello scaglione di valore superiore (da €.5.200 a €.26.000), il compenso per la mediazione ammonta invece al 52% del compenso spettante per la causa (€.2.520 a fronte di €.4.835).A fronte della previsione di un compenso per la mediazione pari alla metà o ai due terzi di quanto è previsto per una causa di primo grado, occorre però confrontare le attività che l’Avvocato è chiamato a svolgere nelle due procedure. Ed allora è facile concludere che l’impegno e il tempo richiesti in mediazione all’Avvocato sono infinitamente più ridotti rispetto a quelli da profondere per la causa. Per guadagnare il compenso pari a metà o ai due terzi rispetto alla causa, l’Avvocato deve svolgere il colloquio con il cliente, compilare on line il modulo della domanda di mediazione o l’adesione alla stessa, partecipare a uno o due incontri e collaborare con il mediatore per la redazione del verbale di accordo. Per converso, l’attività da svolgersi in causa per l’Avvocato parte dallo studio del fascicolo, prevede uno o più incontri con il cliente, la redazione della citazione e la sua notificazione e successiva iscrizione a ruolo oppure della comparsa di costituzione  e risposta , un numero di udienze non inferiore a 4-6, la redazione delle memorie ex art.183 n°1, 2 e 3, la partecipazione alla attività istruttoria con escussione dei testi ed eventuale CTU e la redazione delle comparse conclusionali e di replica. Ci si chiede se davvero una tale mole di attività ed il relativo tempo occorrente per compierla, giustifichi un compenso superiore solo di un terzo o metà rispetto a quello previsto per la mediazione. Ma vi è di più. Mentre il compenso previsto per la assistenza in mediazione è prevedibile che possa essere incassato dall’Avvocato nel tempo occorrente per lo svolgimento della procedura, pari a 3-6 mesi, il compenso dovuto all’Avvocato per la causa ben difficilmente verrà pagato dal cliente integralmente prima del termine della causa stessa, che è ipotizzabile in almeno 3-5 anni. E a ciò si deve aggiungere un ulteriore elemento riguardante la ragionevole certezza del pagamento. In una mediazione conclusa con successo, il cliente sarà sempre soddisfatto e normalmente ben disposto a saldare la parcella presentata dall’Avvocato  senza contestazione alcuna. All’esito della causa, invece, è esperienza comune che ciò non sempre accada. Si pensi infatti allo stato d’animo del cliente in caso di giudizio conclusosi in modo a lui sfavorevole, ma anche alle ipotesi di cause vinte ma dopo lunghissimo tempo o senza un risultato concreto ancora ottenuto. E’ ragionevole pensare che, in tali ipotesi, il cliente sia pronto a soddisfare senza problemi le richieste di pagamento dell’Avvocato o non è invece immaginabile una difficoltà ben superiore per l’Avvocato di ottenere il pagamento della parcella presentata al cliente?

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ ELIMINA L’ALEA DEL GIUDIZIO

Il cliente che si rivolge all’Avvocato sempre chiede rassicurazioni circa la fondatezza delle proprie richieste e l’esito del giudizio che intenderebbe intraprendere. Spesso chiede di conoscere la percentuale di successo rispetto alla causa da instaurare.E’ esperienza comune di chi svolge la professione di Avvocato della difficoltà nel soddisfare tali comprensibili richieste. La prevedibilità delle decisioni giudiziarie è un tema complicato e difficoltoso. Esiste sempre un grado di imprevedibilità proprio del processo che impedisce di fare previsioni in termini di certezza o, quantomeno, di elevata probabilità sul relativo risultato. Ciò crea spesso evidenti problemi nel rapporto con il cliente che mostra la sua insoddisfazione e sfiducia in ordine alle incertezze e ai rischi che l’Avvocato prudente sempre è tenuto a prospettargli, con riferimento a qualsiasi giudizio debba essere intrapreso. Troppe sono le incognite perché un Avvocato avveduto possa garantire alcunchè al cliente in cerca di certezze: differenti orientamenti giurisprudenziali, possibili mutamenti della giurisprudenza in corso di causa, incertezza circa le risultanze dell’attività istruttoria da svolgersi, conclusioni di una eventuale CTU da espletarsi, valutazione della documentazione sottoposta al giudicante, possibili eccezioni e strategie della controparte. A fronte di questo quadro di incertezze, la procedura di mediazione non comporta alcuna alea. La soddisfazione del cliente all’esito del procedimento non dipende da un terzo, il Giudice, né da alcun altro elemento esterno alla volontà della parte stessa.  E’ il cliente  che decide se un eventuale accordo è per lui favorevole o meno. In caso positivo l’accordo è nel senso voluto dalla parte con sua soddisfazione, in caso contrario nessun accordo viene raggiunto e la parte è nella esatta identica situazione in cui era prima dell’inizio della mediazione. Nessuna alea per l’Avvocato, nessuna sorpresa negativa per il cliente è possibile; nessuna aspettativa può essere frustrata o delusa dalla mediazione come, invece, può avvenire all’esito della causa.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ DURA POCO

La durata media di un procedimento di mediazione è di 134 giorni. La durata media di una causa, per i tre gradi di giudizio, è di 8 anni circa. Qualcuno potrebbe ritenere che la lunga durata di una causa possa ancora essere conveniente per l’Avvocato in applicazione dello stantio brocardo secondo cui “causa che pende, causa che rende”. In realtà ormai da tempo, almeno dopo l’abolizione delle tariffe forense e l’introduzione dei parametri, è vero proprio il contrario. E’ una causa che dura poco a rendere di più rispetto ad una causa che si prolunga nel tempo. Ed infatti i parametri forensi sono, ormai dal 2014, strutturati per fasi con indicazione di un compenso forfettario omnicomprensivo per ogni singola fase, che prescinde completamente dal tempo occorrente per portare a compimento la fase stessa. E quindi che la fase istruttoria duri uno o più mesi o uno o più anni, all’esito di tale fase il compenso spettante all’Avvocato sempre lo stesso sarà. Oggi, quindi, è più corretto sostenere che una causa che pende non rende nulla di più di un procedimento che si conclude rapidamente. In questo senso, il vantaggio competitivo della mediazione è innegabile. La procedura di mediazione si conclude in pochi mesi, la causa più veloce in qualche anno.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ FIDELIZZA IL CLIENTE

Nel corso della procedura di mediazione la parte è sempre protagonista e partecipa a tutte le fasi del procedimento personalmente, a differenza di quanto accade nel processo dove la sua presenza personale è limitata abitualmente alle sole udienze di convocazione delle parti disposte dal Giudice o all’udienza in cui è chiamata a rispondere all’interrogatorio formale.  Nella mediazione la parte raggiunge un accordo solo se lo ritiene per sé conveniente, può interloquire liberamente con il mediatore e con la controparte esprimendo ogni proprio pensiero in ordine a quanto sta accadendo. Ne consegue che l’eventuale accordo sottoscritto è sempre un atto voluto dalle parti nei termini da loro graditi. Da ciò deriva che all’esito della procedura di mediazione, se conclusa con l’accordo, il cliente dell’Avvocato sarà sempre soddisfatto, avrà sempre avuto la sensazione di essere stato un attore protagonista degli eventi e della conclusione del procedimento. Non avrà pertanto modo di esprimere alcuna lamentela in ordine ai costi, ai tempi e agli esiti della procedura. Ciò porterà alla conclusione di avere avuto piena soddisfazione nella soluzione di un proprio problema. E un cliente soddisfatto non solo torna sempre dal proprio Avvocato, ma produce anche un effetto volano di propagazione presso amici, parenti e conoscenti del buon esito della propria vicenda e del buon lavoro del proprio Avvocato che, ai suoi occhi, sarà colui che lo ha aiutato a risolvergli un problema in tempi rapidi. Ciò avrà l’effetto di produrre una pubblicità positiva a costo zero per l’Avvocato con potenziali benefici in ordine alla potenziale clientela futura che potrebbe decidere di rivolgersi a lui. Ma la mediazione non solo fidelizza il cliente, ma anche consolida il rapporto con lo stesso. Ed infatti, nella procedura di mediazione, la parte è chiamata ad aprirsi e spesso a parlare degli aspetti umani del conflitto più che di quelli legali, dei propri interessi e delle proprie aspettative, delle cause che hanno originato il conflitto. Da ciò deriva la conseguenza, da un lato, che l’Avvocato arriva a conoscere aspetti del cliente che difficilmente avrebbe modo di conoscere nel corso di una causa e, dall’altro, che l’Avvocato è vicino al proprio cliente in un momento di emotività forte per lui e viene quindi visto non solo come colui che presta assistenza legale, ma come un consulente a tutto tondo che lo aiuta e gli è vicino nella ricerca di una soluzione ad un problema anche umano.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ NON HANNO LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

Nel corso dello svolgimento della propria attività professionale, è noto che l’Avvocato debba prestare sempre maggiore attenzione alla responsabilità nei confronti del proprio cliente. I casi di giudizi per responsabilità professionale dell’Avvocato sono diventati sempre più frequenti a causa dell’ampliamento del campo della responsabilità professionale, ben al di là del classico “errore professionale”. Se in passato la responsabilità dell’Avvocato era limitata sostanzialmente ai casi di mancato rispetto dei termini e scadenze processuali o alla omissione di attività doverose quali la mancata interposizione di appello o la mancata intimazione di testi che portavano alla compromissione dell’esito della causa, in tempi più recenti la situazione si è decisamente aggravata. In primo luogo, si sono moltiplicate le previsioni normative di inammissibilità ed improcedibilità che, almeno potenzialmente, sono tutte foriere di responsabilità professionale dell’Avvocato allorquando pronunciate dal Giudice. A ciò si aggiungano gli accresciuti obblighi  a carico  dell’ Avvocato, previsti da norme e giurisprudenza più recente, a partire dagli obblighi informativi nei confronti del cliente previsti dalla vigente legge professionale che ha istituito un vero e proprio obbligo di “consenso informato legale” da acquisire dal proprio cliente, per passare ai sempre più stringenti obblighi informativi circa le scelte processuali e alla responsabilità per mancata dissuasione in caso di giudizi apparentemente poco fondati. A fronte di questo quadro di obblighi e responsabilità in capo all’Avvocato nell’ipotesi di attività giudiziale, per quanto riguarda la mediazione la responsabilità è invece ben poca cosa. Di fatto, l’unico vero obbligo, fonte di responsabilità professionale, è costituito dal’art.12 del D. Lgs n. 28/2010 che prevede in sede di accordo “l’attestazione e certificazione della conformità dell’accordo alle norme imperative e dell’ordine pubblico”.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ FORNISCE LORO NUOVE COMPETENZE

La partecipazione al procedimento di mediazione da parte dell’Avvocato gli consente di acquisire nuove competenze anche dal confronto con mediatori professionalmente preparati. Insegna loro ad ascoltare per capire e non invece per replicare, come consueto in una logica avversariale tipica della causa. L’Avvocato impara a negoziare meglio, in modo più efficace, a comunicare in modi più efficienti, a ragionare in termini anche di pensiero laterale e non solo di pensiero lineare, ad esercitare la propria creatività nella ricerca di soluzioni che vanno al di là della mera applicazione normativa. Tutto ciò è maggiormente in linea con le esigenze e le richieste del cliente, che sono quelle di risolvere il problema prospettato all’Avvocato nel più breve tempo possibile e a costi più contenuti possibili. La capacita di conoscere e gestire al meglio l’assistenza del cliente in mediazione è competenza allineata alla più moderna tendenza evolutiva della figura dell’Avvocato che lo vede passare dall’essere un mero “litigator” ad un autentico “problem solver”, che continua ad avere al proprio arco la freccia del contenzioso quale modo di risoluzione del conflitto, ma in un’ottica di “extrema ratio” e non, invece, come unica strada percorribile.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ CONSENTE LORO DI RISOLVERE PROBLEMI NON RISOLVIBILI CON UNA CAUSA

E’ esperienza comune ad ogni Avvocato che esistono tipologie di pratiche nelle quali è difficile ipotizzare di poter dare soddisfazione al proprio cliente, anche all’esito di una causa conclusasi favorevolmente. Le cause familiari, parentali, fra eredi, le cause in cui l’elemento umano è importante, difficilmente consentono alle parti di avere piena soddisfazione, sia per la rigidità del modello giudiziale, che per l’impossibilità delle parti di far valere nel giudizio gli elementi non giuridici che per loro spesso sono più importanti di quelli strettamente legali. Lo stesso dicasi per le cause condominiali, per molestie, per immissioni di fumi e rumori, ove anche l’ottenimento di provvedimenti giudiziali favorevoli non porta a soddisfare l’interesse del cliente a causa di evidenti problemi pratici di esecuzione della decisione. A quanti Avvocati è capitato di ottenere ordinanze o sentenze favorevoli al proprio assistito, scontrandosi poi con le enormi difficoltà di mettere in esecuzione le stesse al fine di  ottenere la soluzione definitiva del problema del cliente che aveva dato origine al giudizio? Quanti di questi provvedimenti si sono risolti con vittorie di Pirro e cioè provvedimenti favorevoli ma di fatto inattuabili? Uguale ragionamento può farsi con riferimento alle cause bagatellari, in cui l’aspetto economico assume una rilevanza decisiva nella valutazione della convenienza di un eventuale giudizio, con i relativi costi, rispetto alla materia del contendere. In tutte queste ipotesi, la mediazione rappresenta un’alternativa di successo perché l’eventuale accordo, essendo voluto dalle parti e mai subito all’esito della decisione di un terzo, avrà maggiori probabilità di essere ottemperato spontaneamente senza necessità di esecuzione forzosa alcuna.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ RAFFORZA LA LORO IMMAGINE DAVANTI AL GIUDICE E LA POSIZIONE DELLA PARTE

L’evoluzione della professione legale porta a ritenere che l’Avvocato sia ormai una figura riconducibile a due diversi modelli professionali. Al modello classico dell’Avvocato conflittuale/avversariale, convinto e deciso a risolvere ogni conflitto per via giudiziale arrivando a sentenza per ogni controversia instaurata, si va sempre più contrapponendo la figura dell’Avvocato conciliatore/collaborativo, determinato ad indagare fra le varie opzioni disponibili per definire il conflitto ed orientato a ricercare soluzioni conciliative, tenendo il contenzioso giudiziario solo come arma residuale in caso di accertata impossibilità di trovare altre soluzioni. L’emersione di questa nuova figura professionale è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione nella celeberrima sentenza n°8473 del 27/03/2019 che testualmente riconosce “la progressiva emersione di una figura professionale nuova, alla quale si chiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”. Avere acquisito tale consapevolezza e presentarsi avanti al Giudice dimostrando di possedere anche competenze di tipo relazionale ed umano e capacità di creare interazioni costruttive e non solamente avversariali, dimostrando altresì la capacità di tutelare interessi del cliente non solo giuridici ed economici, ma anche personali ed emotivi, non può che illuminare la figura dell’Avvocato agli occhi del Giudice di una luce di apprezzamento diversa rispetto alla figura dell’Avvocato “vecchia scuola”, litigatore fino alle estreme conseguenze.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ E’ COMODA

Potrà sembrare un aspetto di minore importanza e forse lo è,  per la valutazione della convenienza della mediazione, ma è innegabile che la procedura di mediazione, anche dal punto di vista strettamente pratico delle condizioni con cui si svolge, sia notevolmente più comoda per l’Avvocato rispetto a qualsiasi procedimento che si celebra negli uffici giudiziari. La mediazione si svolge presso la sede di un Organismo, normalmente in ambiente confortevole e professionale, con offerta di benefits quali caffè e bevande, in locali adeguatamente riscaldati d’inverno e raffrescati d’estate. Gli incontri si tengono in giorni ed orari concordati e fissati tenendo conto dell’agenda lavorativa degli Avvocati e normalmente non vi sono code o attese se non di pochi minuti. Il dialogo e l’interlocuzione con la segreteria dell’Organismo è infinitamente più agevole e cordiale rispetto agli abituali rapporti con le Cancellerie degli uffici giudiziari. A ciò si aggiunga che, mentre non è possibile alcuna scelta di Tribunale o Giudice, è invece possibile scegliere presso quale Organismo incardinare la procedura di mediazione e, in taluni casi, addirittura scegliere il Mediatore ritenuto più competente a trattare la procedura. Tutti questi elementi potranno da taluni essere considerati poco rilevanti ma, innegabilmente, rappresentano un plus di piacevolezza maggiore rispetto a qualunque modalità di trattazione delle cause presso gli Uffici Giudiziari.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ PUO’ AVERE FUNZIONE ESPLORATIVA

Un ultimo elemento normalmente poco considerato è la valutazione della convenienza della mediazione anche nel caso in cui la stessa non si concluda positivamente, per la funzione esplorativa che la procedura può avere. Il tempo utilizzato e le risorse economiche spese per la procedura di mediazione sono sempre un buon investimento. La mediazione, infatti, consente di comprendere meglio la posizione e le ragioni di controparte, permette di ascoltare le argomentazioni che l’altra parte adduce a sostegno delle proprie ragioni, di valutare eventuali documenti in possesso di controparte e di cui, forse, non si era a conoscenza. Tutto ciò consente di valutare al meglio i punti di forza e i punti di debolezza della propria posizione e di quelle altrui e, anche in caso di fallimento della mediazione per il mancato raggiungimento dell’accordo, di calibrare meglio le domande da proporre in sede giudiziaria e conoscere già le possibili eccezioni, obiezioni ed argomentazioni che la controparte potrebbe svolgere per contrastare la nostra richiesta.

CONCLUSIONI

In conclusione, chi scrive ritiene che la mediazione possa convenire agli Avvocati anche per renderli professionisti migliori. Avvocati più in linea con un nuovo modo di concepire la professione legale, più moderna ed evoluta. La conoscenza approfondita della mediazione consente all’Avvocato di acquisire più competenze ed avere più frecce al proprio arco, di avere più soluzioni da proporre al cliente, di essergli più vicino e di avere, quindi, clienti più soddisfatti e fedeli. E in un momento di profonda crisi della professione e di enormi difficoltà in cui gli Avvocati si trovano ad operare, ciò non è affatto poco.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 04 2022