L’istanza di mediazione in materia obbligatoria depositata pochi giorni prima dell'udienza, senza che sia stato effettivamente svolto il procedimento di mediazione, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;

Martedì, Giugno 28 2022 Scritto da Administrator  

Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Laura Centofanti - sentenza n. 3699 del 09.03.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria.

Alla prima udienza il Giudice ha rilevato che la domanda giudiziale aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del contratto bancario e che, pertanto, era soggetta a mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Nonostante ciò, il procedimento di mediazione obbligatorio non era stato esperito e per tale ragione il Giudice ha onerato la parte interessata di introdurre il predetto procedimento nel termine assegnato di quindici giorni ed ha quindi rinviato la causa alla successiva udienza.
In quella sede, la parte attrice si è limitata ad allegare di avere proposto la domanda di mediazione, senza documentare la circostanza e senza depositare l'esito del procedimento; successivamente, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha prodotto copia dell'istanza di mediazione depositata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice e in prossimità dell’udienza fissata per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Pertanto, il Giudice ha rilevato quanto segue:

Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Giugno 28 2022