Tribunale di Firenze, sez. III, 16.02.2022, sentenza n. 422, giudice Liliana Anselmo
SINTESI: In una controversia in materia di subappalto, il subappaltatore non ricevendo il pagamento delle sue spettanze, otteneva dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo per il pagamento di tali somme. L’appaltatore proponeva opposizione e il subappaltatore si costituiva in giudizio.
Il giudice invitava le parti ad esperire tentativo di conciliazione ma non disponeva nulla intorno alla mediazione obbligatoria che, alla luce della sentenza a S.U. della Cassazione n. 19596 del 2020, la parte opposta avrebbe dovuto attivare.
La parte opponente non ha eccepito l'improcedibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza e neanche il giudice d'ufficio nulla più può rilevare, essendo appunto trascorsa la prima udienza.
La mediazione qui non viene avviata da nessuno ma poiché nessuno lo ha eccepito/rilevato il giudizio va avanti regolarmente.
In un simile caso, il giudice di appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, cfr. Cass. sez. III ordinanza 13.5.2021 n. 12896.