L’accordo di mediazione, che dispone anche in merito alle spese legali, comporta l’estinzione del giudizio ex art.306 c.p.c;

Lunedì, Maggio 23 2022 Scritto da Administrator  

Tribunale di Massa – Giudice Estensore Dott. Massimo Ginesi - ordinanza 26.04.2022.

SINTESI: Il caso de quo riguarda una vertenza giudiziale che si è conclusa con un accordo di mediazione che ha regolamentato anche la questione relativa alle spese di causa.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:

la mediazione è una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al giudizio; la mediazione incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti e ha natura deflattiva del contenzioso; l’adesione all’accordo, anche sull’aspetto delle spese legali, determina l’implicita rinuncia alle domande giudiziali; la risoluzione della controversia in mediazione non permette di valutare le domande giudiziali; l’accordo sottoscritto dalle parti e dai legali è un titolo esecutivo che può essere azionato ex art. 12, comma 1, del D. Lgs. 28/2010; deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per rinuncia agli atti del giudizio ex art 306 c.p.c.

 

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Maggio 23 2022