Le spese di mediazione vengono poste a carico della parte soccombente, nella misura in cui la domanda viene ritenuta fondata;

Domenica, Marzo 20 2022 Scritto da Administrator  

Tribunale di Milano – Giudice Estensore Dott. Andrea Manlio Borrelli - sentenza n. 9079 del 08.11.2021.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di risarcimento da responsabilità medica.
Infatti, parte attrice ha chiesto la condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, deducendo la negligente dei sanitari dell'Azienda convenuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi, nonché la condanna al rimborso delle spese processuali e di quelle relative alla procedura obbligatoria di mediazione.
In merito il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità dell’Ospedale a seguito di consulenza tecnica d’ufficio e, quindi, la fondatezza della domanda attorea, ha rilevato quanto segue:

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Ultimo aggiornamento Domenica, Marzo 20 2022