La prima casa può essere oggetto di sequestro e confisca penale;

Lunedì, Marzo 14 2022 Scritto da Administrator  

Il limite posto dal legislatore all'ablazione del bene non riguarda la ''prima casa'', ma ''l'unico immobile di proprietà del debitore'' (Cassazione n. 6765/2022).

Il limite posto dal legislatore all'ablazione del bene non riguarda la “prima casa”, ma “l'unico immobile di proprietà del debitore”. Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 6765/2022. La sentenza muove dal ricorso proposto avverso l’ordinanza cautelare che rigettava la richiesta di riesame, con la quale era stata dedotta l'impossibilità di assoggettare la prima casa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in relazione ai contestati delitti in materia di dichiarazione e pagamento di imposte (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, art. 5, comma 1-bis e artt. 8 e 11).

Con il primo motivo veniva censurata la decisione del Tribunale della Libertà alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la normativa (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98) che vieta all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della “prima casa” del debitore trova applicazione anche in caso di confisca disposta in relazione a reato tributario. Con il secondo motivo di ricorso si argomentava ex art. 12 bis D.Lgs 74/2000 (Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato) che la casa di abitazione sottoposta a sequestro era stata destinata “a far fronte ai bisogni della famiglia”, con la costituzione di un fondo patrimoniale, con conseguente vincolo di impignorabilità relativa, complementare a quello posto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1 lett. a) per i debiti tributari.

La sentenza:

La Corte ha respinto il ricorso ribadendo alcuni principi già più volte enunciati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano Cass. Pen. Sez.III n. 30342/2021, Rv. 282022 - 01; Sez. III, n. 8995/2020, Rv. 278275 - 01). Ha anzitutto precisato che il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare non riguarda la “prima casa”, ma “l'unico immobile di proprietà del debitore”: i due concetti, ha osservato, non coincidono in quanto l’uno (il concetto di unico immobile) ha riguardo alla consistenza complessiva del patrimonio del debitore, l’altro (quello di prima casa) ha riguardo alla qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. Ne consegue che, per invocare l'applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l'immobile pignorato è la sua “prima casa” - perchè una tale prospettazione non esclude di per sè che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili – ma deve invece dimostrare che l’immobile pignorato è la sua unica casa. Ciò chiarito, la Corte di cassazione ha escluso che la disposizione più volte citata fissi un principio generale di impignorabilità, ribadendo l’indirizzo maggioritario secondo cui la stessa si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non si applica alla confisca penale, e al sequestro preventivo ad essa preordinato, perchè l'oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco: anche qui, osservano i giudici di legittimità, i due concetti devono essere tenuti distinti, perchè il profitto di delitti consistenti nell'evasione dell'imposta per mezzo di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione o di omesso versamento, che può essere oggetto di sequestro preventivo funzionale alla confisca, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale e non comprende nè le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione, nè gli interessi maturati in favore dello Stato, mentre il debito verso il fisco è sempre comprensivo dell'originario debito tributario, degli interessi e delle sanzioni. Tali conclusioni si pongono in consapevole contrasto con quanto affermato da un indirizzo minoritario (sentenza n. 22581 del 2019; n. 3011 del 05/07/2016, dep. 20/01/2017) secondo cui anche per i sequestri preventivi dovrebbe valere il limite dell'aggressione della prima casa di abitazione, altrimenti sarebbe aggirata in sede penale (peraltro per crediti fiscali) la disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione: in altre parole, consentire la confisca di un bene che non può essere oggetto di espropriazione immobiliare, equivale a consentire in modo surrettizio quel che il legislatore espressamente esclude, perchè la confisca costituirebbe, di fatto, una misura punitiva e ingiustamente afflittiva che si aggiungerebbe alla pena principale prevista per il reato. Nella sentenza che si annota la Corte, invece, non solo ha escluso che il limite posto dal legislatore all'espropriazione immobiliare valga come principio generale ma, respingendo il secondo motivo di ricorso, ha anche statuito che, in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni dell'amministratore può avere ad oggetto anche beni inclusi nel fondo patrimoniale familiare, in quanto su di essi grava un mero vincolo di destinazione che non attiene al tema dell'appartenenza del bene a persona estranea al reato sicchè i beni costituenti il fondo patrimoniale rimangono nella disponibilità del proprietario o dei rispettivi proprietari e possono essere sottoposti a sequestro e a confisca in conseguenza dei reati ascritti ad uno dei conferenti. Sulla scorta di tali considerazioni la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Marzo 14 2022