Il Tribunale di Firenze dispone la mediazione in un’opposizione a precetto in materia di assegno di mantenimento e ordina che le parti partecipino personalmente e non si fermino al primo incontro;

Domenica, Marzo 13 2022 Scritto da Administrator  

Questa interessante ordinanza del Tribunale di Firenze, emessa in un procedimento di opposizione a precetto ex art. 615, co.1, c.p.c., in materia peraltro cosiddetta “non obbligatoria”, e cioè l’asserito mancato assolvimento di obblighi previsti dalle condizioni di divorzio.

Il Giudice, nel decidere sulla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, l’ha disposta, ma soprattutto ha ordinato che le parti depositino istanza di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/10, ponendo peraltro esplicitamente a carico dell’attore opponente l’onere di depositare l’istanza, e ricordando che in questo caso si parla di improcedibilità dell’azione in caso di mancato deposito dell’istanza.

Nel far questo, ha svolto una serie di interessanti considerazioni e posto alcune importanti condizioni e lo fa per le Parti, non per Lui.

Per il Tribunale, infatti, in sede di mediazione le parti, grazie all’attività professionale del mediatore-terzo, imparziale e facilitatore della lite possono individuare ipotesi di risoluzione concordata della lite che soddisfino i concreti interessi di entrambe le parti, e detta soluzione è preferibile alla luce del principio di economia processuale oltre che maggiormente compatibile con il principio di ragionevole durata del processo.

Inoltre, l’esplicito riferimento operato dall’articolo 8 del decreto legislativo 28/2010 alla presenza delle parti, implica che queste dovranno essere presenti e che un loro impedimento dovrebbe solamente comportare un rinvio del primo incontro. Al riguardo, il giudice ha ricordato che il tentativo di mediazione disposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto appena di improcedibilità dell’azione.

Ma la disposizione forse più importante è quella relativa al fatto che le parti non potranno, secondo l’ordinanza in commento, fermarsi al cosiddetto primo incontro, in quanto secondo il tribunale esse potranno esprimersi sulla possibilità, cioè sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della mediazione, ma non sulla volontà di procedere; in questo caso, infatti, si tratterebbe di un tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti virgola che sarebbe contrario allo spirito della norma e causerebbe una discrasia con la sua finalità esplicitamente deflattiva.

Di conseguenza, esse dovranno procedere all’effettivo svolgimento della mediazione, e il loro comportamento in avveramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato per la regolazione delle spese di lite, ma anche per la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c, tanto che il Tribunale ha disposto il deposito di brevi note riguardanti l’esito della procedura di mediazione prima della successiva udienza, con particolare riguardo – in caso di esito negativo – all’eventuale mancata fattiva partecipazione di una parte, agli eventuali motivi di natura pregiudiziale o preliminare che abbiano impedito l’effettivo svolgimento della mediazione, e infine ai motivi di rifiuto dell’eventuale proposta del mediatore. Da quì già si può vedere che la Mediazione non eseguita o non eseguita fino in fondo, provoca disagi ai giudici già oberati di Lavoro (per questo in tutto il Mondo Esiste la Mediazione), quindi metteteci un po' di buona volontà e andate in Mediazione, ci guaudagnate Voi col credito di imposta dato nell anno successivo e vi togliete un po' di Ansia che quata Vita già ci dà giornalmente. Fate La Pace , non Guerra, perchè con la guerra oltre a non finire mai, potete incombere in brutte sorprese, cosa che non accade in Mediazione!

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Ultimo aggiornamento Domenica, Marzo 13 2022