Non c'è il nome sul citofono di casa: destinatario irreperibile?

Lunedì, Febbraio 07 2022 Scritto da Administrator  

L'irreperibilità presuppone un quid pluris, l'ufficiale giudiziario deve raccogliere informazioni in loco sul destinatario dai residenti interpellati (Cass. n. 2530/2022);

SINTESI: Non è sufficiente, ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica ex art. 143 c.p.c. il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che - secondo la più recente giurisprudenza di legittimità - deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati. È quanto ha stabilito la Cassazione civile, sezione prima, nell’ordinanza n. 2530 del 27 gennaio 2022. Nella fattispecie, il giudice di secondo grado aveva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza che, nella sua dichiarata contumacia, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto e la conseguente revoca dell'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione. In particolare, il giudice dell’appello aveva ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., sul rilievo che l'ufficiale giudiziario, avendo personalmente accertato, in occasione di un precedente tentativo di notifica, che il nominativo dell'appellante non figurava "sui campanelli nè sulle cassette postali" dell'indirizzo di residenza, aveva correttamente dichiarato l'irreperibilità della destinataria. La ricorrente ha, pertanto, proposto ricorso per Cassazione, deducendo in particolare la violazione dell'art. 143 c.p.c., fondandosi la valutazione di irreperibilità dell'ufficiale giudiziario su un sopralluogo avvenuto presso la sua abitazione ben due mesi prima. Ha, inoltre, dedotto che, ai fini dell'accertamento della irreperibilità, a norma dell'art. 143 c.p.c., non è sufficiente la mancanza del nominativo di un soggetto sul citofono o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, dovendo comunque l'ufficiale giudiziario raccogliere informazioni da altre persone presenti in loco. La Cassazione ha in premessa chiarito che già in una precedente sentenza - la n. 11138/2003 -aveva enunciato il principio di diritto secondo cui "non sussistendo per legge alcun obbligo, per i soggetti giuridici, di indicare il proprio nominativo sui citofoni o sulla cassetta postale del luogo di abitazione, l'ufficiale giudiziario, ove verifichi, in uno stabile privo di portiere, l'assenza del nominativo del soggetto destinatario della notifica in corrispondenza dell'interno che il richiedente indica quale luogo di residenza, e ove constati la presenza, invece, del nominativo di altri soggetti i quali risultino momentaneamente assenti, deve procedere comunque alla notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e non può limitarsi invece - tanto più in un ampio e moderno contesto urbano - a stendere una relazione negativa, neppure ove fondata sulle informazioni negative delle altre "persone del luogo””. Inoltre, in un’altra più recente sentenza – la n. 19012/2017 – sempre il giudice di legittimità, nel ritenere corretta la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ad un destinatario il cui nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, aveva valorizzato la circostanza che l'ufficiale giudiziario aveva attestato di aver raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell'atto, dai residenti interpellati. Infine, nella sentenza n. 8638/2017, la Suprema Corte ha enunciato in materia il seguente principio di diritto: “l'ufficiale giudiziario, che non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione”. Pertanto, in conclusione, l'ufficiale giudiziario che, una volta verificata la mancanza del nominativo del notificando sui citofoni e sulle cassette postali, si astenga dal compiere ogni ulteriore ricerca ed indagine, nei termini di cui sopra, viene senz'altro meno al suo dovere di "normale diligenza" nello svolgimento dell'attività notificatoria.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Febbraio 07 2022