Tribunale di Bergamo, Giudice Estensore Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo - sentenza n. 2175 del 24.11.2021.
SINTESI: Il caso in oggetto riguarda una vertenza in materia di divisione ereditaria e nullità del testamento.
Il Giudice Istruttore assegnava alla parte attrice il termine di quindici giorni per provvedere all'esperimento della mediazione obbligatoria.
Il procedimento di mediazione veniva regolarmente instaurato e si concludeva con un accordo di mediazione.
Successivamente, le Parti domandavano all’Autorità Giudiziaria di decidere in conformità alle condizioni pattuite in mediazione.
Il Tribunale ha, però, dichiarato cessata la materia del contendere, proprio in virtù dell’accordo di conciliazione raggiunto tra le parti ed ha sottolineato che le condizioni ivi indicate non possono essere recepite in sentenza.
Il Giudice ha motivato la propria decisione nei termini che seguono:
lo scopo della mediazione è di ridurre il contenzioso giudiziale civile e la pronuncia di una decisione che recepisca l’intesa raggiunta in mediazione frusterebbe la predetta finalità dell’istituto;
- la mediazione è volta a fornire assistenza alle parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;
- in caso di esito positivo, la mediazione si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione;
- l'accordo di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- la conciliazione determina la composizione bonaria della controversia e comporta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, quindi, della necessità di una pronuncia del Giudice;
- nel caso in esame, le parti hanno già nelle proprie mani un titolo esecutivo trascrivibile, costituito dall’accordo raggiunto e sottoscritto dalle medesime e dai propri difensori; peraltro, l’accordo è stato già eseguito;
- in virtù del raggiungimento dell’accordo e della previsione pattuita dalle parti sul punto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti. Per questo è necessarrio andare in Mediazione per una disputa e non da altri che fanno tutto come liberi professionisti, in quanto rischiate solo di farvi del Male oltre a non ricevere nulla indietro con il credito di imposta. Solo in Mediazione potete fare un accordo accettato poi da tutti, Magistratura compresa specialmente se obbligatoria o demandata. Non vi fate fregare da nessuno. E se qualcuno vi propone di fare accordi fuori Mediazione, ricordate che sarà sempre impugnabile da tutti, in quanto solo la Mediazione ha Valore esecutivo, come una sentenza di primo grado. Non vi fate fregare quindi e venite da Omci che vi farà tutto in modo regolare ed in eccepibile. Si ricorda anche che noi non siamo segretari, se inviate un istanza dovete, come da Legge inviare bene tutti i dati, anche quelli del convenuto e non far ricercare a noi il Codice fiscale per esempio, se ci inviate luogo e data di nascita, perché basta ricercarli in Trova codice fiscale: Siamo un Organismo di Mediazione e formazione, non i vostri segretatari, come ben riportato sul Regolamento e Leggi dello stato.