MEDIAZIONE SU ORDINE DEL GIUDICE: Il Termine di 15 Giorni non è perentorio;

Mercoledì, Dicembre 29 2021 Scritto da Administrator  

Nella mediazione ope iudicis, la condizione di procedibilità è assolta quando la mediazione sia esperita entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice (Cass. 40035/2021);

 

Sintesi: La mediazione obbligatoria è prevista dalla legge in determinate materie. La mediazione può essere predisposta anche su ordine del giudice, se ricorrono particolari condizioni e si ravvisa la possibilità di conciliare la lite; a tal proposito, si parla di mediazione delegata o ope iudicis (art. 5 c. 2 d. lgs. 28/2010). In entrambi i casi, la mediazione costituisce una condizione di procedibilità; nell’ipotesi di mancato esperimento, il giudice invita le parti alla mediazione e dispone un’udienza successiva alla scadenza del termine massimo per la conclusione del procedimento (3 mesi) e, contestualmente, assegna un termine di 15 giorni per la presentazione della domanda.

 

Tale termine è perentorio?

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035, risponde negativamente. Infatti, il decorso del termine di 15 giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile. Ciò che rileva è l’utile esperimento della procedura di mediazione entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, ove per “utile esperimento” s’intende il primo incontro delle parti innanzi al mediatore, conclusosi senza l’accordo. Per contro, non rileva l’osservanza del termine di quindici giorni assegnato dal giudice delegante nell’ordinanza che dispone la mediazione. In conclusione, la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all’udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione (3 mesi), il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell’istanza.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Dicembre 29 2021