Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, se nessuna delle due parti avvia la procedura di mediazione, la domanda viene dichiarata improcedibile per mancato espletamento del procedimento di mediazione e il decreto ingiuntivo viene revocato.

Lunedì, Settembre 20 2021 Scritto da Administrator  

Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 8015 del 22.03.2021.

SINTESI:  Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vasto in favore dell’Istituto di Credito.
Il Giudice di prime cure si era pronunciato sulla provvisoria esecuzione e successivamente aveva concesso il termine per l’attivazione della procedura di mediazione.
Nessuna delle due parti provvedeva ad avviare la mediazione e, pertanto, il Tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione, sottolineando che tale onera incombeva sugli ingiunti opponenti e che costoro non lo avevano assolto.
Questi ultimi proponevano appello, rilevando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado confermava la decisione del primo giudice, ribadendo che l'onere incombeva proprio agli opponenti.
Questi ultimi sono, pertanto, ricorsi in Cassazione, rilevando che, ai sensi della L. 28/2010, l'onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione e, pertanto, è interesse di chi agisce in giudizio (attore sostanziale) quello di avviare la procedura.
In merito, la Corte di Cassazione ha rilevato quanto segue:

Atteso quanto sopra esposto, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo conforme a diritto la decisione di dichiarare improcedibile, non potendo decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione.
Infine, la Corte di Cassazione ha, però, disposto la correzione della motivazione della decisione impugnata nel senso che l'onere di attivare la mediazione compete all'opposto anziché, come ritenuto dai giudici di merito, all'opponente, con la conseguenza che alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Settembre 20 2021