Il Ministero della Giustizia precisa che non sono validi i corsi di formazione per mediatori svolti online prima del periodo emergenziale e dopo la sua conclusione;

Venerdì, Luglio 02 2021 Scritto da Administrator  

Nel rispondere ad un chiarimento di un ente di formazione accreditato all’albo degli enti di formazione per mediatori tenuto dal Ministero della Giustizia, l’Ufficio del Registro ha precisato che:

In particolare, il Ministero ha precisato con una comunicazione scritta che <<… tenuto conto delle disposizioni governative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, che prevedono, tra l’altro, la sospensione dei corsi professionali e delle attività formative svolte da enti pubblici e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgere  tali attività a distanza, si comunica che sono autorizzati i corsi di formazione a distanza per mediatori civili e commerciali (50 ore)  nonché i corsi di aggiornamento (18 ore).>>

Il Ministero della giustizia prosegue nella sua nota: <<Si ricorda, tuttavia, che tale deroga, contenuta nel DPCM 8 marzo 2020, deve intendersi concessa eccezionalmente per ragioni di effettiva e concreta esposizione al rischio contagio e deve intendersi revocata al termine dell’emergenza in atto poichè,  per quanto riguarda la formazione di cui al D.Lvo 28/2010 e DI 180/2010, questa amministrazione ritiene che i corsi di formazione per mediatori civili e commerciali,  così come articolati  nella citata normativa, non possano essere svolti a distanza ma necessitano della compresenza  fisica dei soggetti interessati.>>. I Corsi Devono essere fatti In presenza, come i tirocini assistiti, obbligatori ed essenziali, sempre e comunque, (solo in caso di DPCM riguardanti la Pandemia, si faranno, come da DPCM).

Stampa
Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 12 2021