I Tribunali, insistono: Partecipazione personale delle parti o procura speciale sostanziale;

Venerdì, Giugno 18 2021 Scritto da Administrator  

Tribunale di Milano, 14 aprile 2021, I civile, Estensore Boroni;

Sintesi: Il tribunale di Milano torna sul tema della partecipazione personale delle parti conformandosi al principio dettato da Cassazione n. 8473/2019 e riafferma nel caso di specie la necessità di una procura speciale sostanziale conferita al difensore con lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

P.Q.M.
Visto l’art. 5 d.lgs 28/2010, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione.
Rinvia la causa all’udienza del 5.10.2021 ore 9,30 per la verifica in ordine all’esito della mediazione.
Si comunichi
Milano, 14 aprile 2021 Il Giudice
dott. Valentina Boroni

PS: PER TUTTI NON INVIATE PAGAMENTI SENZA ISTANZA IN QUANDO DOPO 5 GIORNI DECADE E NON INVIARE ISTANZE SENZA PAGAMENTO, é SCRITTO SU TUTTI I REGOLAMENTI, DECRETI, REGOLAMENTO, LO STESSO VALE PER IL MODULO ADESIONE VA SEMPRE INVIATO A Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e per conoscenza al Mediatore, ma senza attendere, la fattura elettronica va fatta subito, per questo i dati di chi riceve la fattura devono essere ben chiari visibili e comprensibili, scritti a pc, scaricando i moduli edittabili sotto il link Mediazioni;

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Giugno 18 2021