In Mediazione delegata e / o obbligatoria il procedimento di mediazione deve essere effettivamente avviato, altrimenti scattano i Provvedimenti;

Venerdì, Marzo 19 2021 Scritto da Administrator  

Tribunale di Monza, ordinanza 05.02.2021 – Giudice Estensore Dott. Davide De Giorgio.

 

SINTESI: Il caso trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo.
La società acquirente deduceva che i ricambi per carriponte ordinati non avevano risolto i difetti di funzionamento dei medesimi carriponte acquistati dalla medesima società; pertanto, chiedeva l’annullamento del decreto ingiuntivo e il risarcimento dei danni.
La società venditrice, invece, sosteneva che le problematiche lamentate dalla controparte derivavano da un errato utilizzo dei macchinari.
Il Giudice considerava quanto segue:
- i rapporti contrattuali tra le parti erano risalenti nel tempo e, pertanto, risultava opportuno preservare una pacifica relazione;
- le parti avevano tentato di risolvere la vertenza, facendo intervenire i tecnici della società venditrice;
- il procedimento giudiziale è ancora in una fase iniziale, non essendo ancora stato deciso alcunché sulle istanze istruttorie delle parti;
- l’istruttoria risulta complessa, tenuto conto delle domande delle parti, della produzione documentale e della contrastante individuazione delle cause delle problematiche dei ricambi e/o dei macchinari;
- a causa dell’emergenza sanitaria, vi è un rallentamento dell’attività giudiziaria.
Effettuate le predette considerazioni, il Giudice ha ritenuto conciliare la vertenza e, per tale ragione, ha disposto l’esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti termine per depositare la relativa domanda e precisando: a) che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo; b) che il tentativo di mediazione dovrà essere effettivamente avviato e che le parti non dovranno limitarsi al formale primo incontro, ma dovranno adempiere  effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione.

 

P.Q.M.

così provvede:
- letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D. lgs 4 marzo 2010 n. 28, dispone l’esperimento della mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto dalle stesse, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 , comma 1, del D. Lv. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
- precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
- precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione;
- fissa nuova udienza per il giorno xxxx 2021 alle ore 15, per verificare l’esito della procedura di mediazione .
Si comunichi.
Così deciso in Monza in data 05/02/2021.
Il Giudice Davide De Giorgio

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Marzo 19 2021