Nella mediazione delegata il Giudice può caldeggiare le parti ad avvalersi di una consulenza tecnica in mediazione e informare le stesse delle conseguenze in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;

Martedì, Novembre 17 2020 Scritto da Administrator  

SINTESI:

Nella mediazione delegata il Giudice può caldeggiare le parti ad avvalersi di una consulenza tecnica in mediazione e informare le parti che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 28/10 comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e dall’art. 96, III comma, c.p.c. A seguito di accertamento tecnico preventivo, il Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Raffaella Vacca, il 22/10/2020, formulava una proposta ex art. 185 c.p.c. che veniva però rifiutata da una parte in giudizio, la quale contestava le risultanze dell’accertamento.
Di talché, il Giudice riteneva di poter procedere ad una mediazione delegata poiché vi erano margini negoziali tra le parti che avrebbero consentito loro di addivenire in breve tempo ad una soluzione della vertenza soddisfacente per entrambe.
Inoltre ciò avrebbe evitato lunghi rinvii causati dall’emergenza sanitaria in corso.
Inoltre, il Giudice riferiva espressamente di ritenere opportuno l’espletamento della consulenza tecnica in mediazione, anche per accertare il nesso di causalità tra fatti ed eventi e tra eventi e danni.
Per tali ragioni, il Giudice fissava un termine alle parti per depositare la domanda di mediazione, autorizzava l’Organismo di mediazione ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione, nonché ad avvalersi di un consulente tecnico iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Roma e di un ausiliario iscritto nel medesmo albo, con il compito di rispondere a determinati quesiti e a quanto ritenuto necessario dall’Organismo di mediazione. invita i difensori ad informare i loro assistiti della presente ordinanza e, specificamente, della necessità di partecipare effettivamente, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
informa le parti che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 28/10 comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e dall’art. 96, IIIcomma, c.p.c.;
rinvia all’udienza del 18.11.2021 h.11,15, con la precisazione che in ipotesi di raggiungimento di accordo, le parti potranno chiedere un’anticipazione d’udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 17 2020