La mancata comparizione nella mediazione obbligatoria e nella mediazione demandata dell'istante configura l’improcedibilità della domanda giudiziale;

Martedì, Novembre 10 2020 Scritto da Administrator  

SINTESI: Il Tribunale di Brescia si è recentemente espressa in una causa condominiale per la quale la mediazione è obbligatoria ex L. 28/2010.
Parte attrice deduceva di aver svolto la mediazione e che la medesima aveva avuto esito negativo a causa della mancata comparizione di entrambe le parti processuali.
Il Condominio eccepiva la mancata mediazione obbligatoria e chiedeva che la domanda giudiziale venisse dichiarata improcedibile.
Il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni:

  1. chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale;
  2. l’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione;
  3. viene, pertanto, distinta la posizione dell’attore da quella del convenuto: infatti l’improcedibilità della domanda nella mediazione obbligatoria e/o delegata è prevista solo nel caso in cui l’attore non abbia introdotto la procedura di mediazione o l’abbia gestita in modo viziato; invece, la mancata partecipazione del convenuto non impedisce di ritenere espletato il procedimento di mediazione;
  4. il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non giustificato sia in caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia in caso di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia; infatti, alle parti, non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione;
  5. l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Nel caso di specie, la parte istante ha regolarmente introdotto la mediazione ante causa, la data del primo incontro è stata regolarmente comunicata, la parte invitata non ha aderito e nessuna delle parti si è presentata alla mediazione.
Il Giudice ha precisato che la parte istante avrebbe dovuto presenziare al primo incontro con il mediatore.
Inoltre il Tribunale, non ravvisando alcun valido motivo per l’assenza di entrambe le parti, ha ritenuto di non dover concedere ulteriore termine alle parti stesse per rinnovare la mediazione obbligatoria.
Infine, ha sottolineato che “Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione. Sarebbe un’aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda. Solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali (es. un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente; ad un convocato deceduto nelle more della presentazione all’incontro) può ammettersi che sussista l’impossibilità ad iniziare la procedura di mediazione e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione con l’avveramento della condizione di procedibilità e l’assenza di sanzioni”.
Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato improcedibili le domande attoree, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito e condannando parte attrice a corrispondere a controparte le spese legali.

(Tribunale di Brescia, Giudice Estensore Dott. Pezzotta - sentenza del 03.06.2020)

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 10 2020