Divisione ereditaria? L’accordo in mediazione è una transazione divisoria!

Mercoledì, Ottobre 28 2020 Scritto da Administrator  

Con sentenza del 13.07.2020 il Tribunale di Milano ha rilevato che nel procedimento di mediazione in materia di divisione ereditaria l’accordo raggiunto tra le Parti costituisce una transazione divisoria non rescindibile ex art. 764, 2 comma, c.c.

Sintesi: Le divisioni ereditarie costituiscono una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
L’obbligatorietà della mediazione tende a sollevare i Tribunali da tutta una serie di lite che spesso e volentieri coinvolgono non solo ed esclusivamente interessi e questioni prettamente giuridiche, ma anche fatti e richieste di carattere strettamente personale e spesso risalenti nel tempo che spesso non emergono in giudizio, ma possono trovare il giusto spazio in mediazione.
Ciò premesso, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano del 13.07.2020, nel caso in cui nella mediazione in materia di divisione ereditaria venga raggiunto un accordo su svariate problematiche (valutazione della “massa ereditaria”, formazione delle quote ereditarie, indegnità a succedere, remissione di querele etc.), che preveda una divisione ereditaria tralasciando la corrispondenza dei lotti alle quote ereditarie (quindi senza che vengano indicate le quote di ciascun erede, il valore delle attribuzioni patrimoniali etc.), tale accordo costituisce una transazione divisoria non rescindibile ex art. 764, 2 comma c.c. e non una divisione transattiva rescindibile ex art. 764 co. 1 c.c..
Ciò sta a significare che tale accordo, non rescindibile, è una vera e propria transazione volta a comporre la lite circa l’esistenza o l’entità del diritto di chi pretende di partecipare al riparto dell’eredità e nel quale le parti si accordano sull’attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo delle misure corrispondenti alle quote e, quindi, a prescindere dal principio della corrispondenza tra quota ideale e quota di fatto. L’accordo non è, quindi, invece equiparabile alla divisione transattiva (rescindibile) che prevede lo scioglimento della comunione e l’attribuzione proporzionale delle quote con corrispondenza tra quota di fatto e quota ideale.

(Tribunale di Milano, sentenza 13.07.2020 – Giudice Estensore Dott.ssa Cozzi)

Stampa
Ultimo aggiornamento Venerdì, Novembre 06 2020