Cambiano le schede sigolo procedimento e trimestrali, per l'inserimento delle materie obbligatorie e Demandate, aggiunte in più a quelle già esistenti, dettate dal D.L. 6/2020;

Giovedì, Agosto 27 2020 Scritto da Administrator  

Mediazione obbligatoria per controversie legate all’inadempimento per COVID-19, introdotto con il comma 6-ter del D.L n. 6/2020.

Con le modifiche apportate con il successivo decreto legge (il D.L. 28/20) è stato introdotto un comma 6-bis all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Il comma 6-bis così recita:

6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti

Sulle tematiche legate all’inadempimento incolpevole in quanto causato da norme cogenti legate all’attivazione del lockdown, e per un primo ragionamento sugli effetti del su indicato comma 6-bis, abbiamo scritto in “Responsabilità contrattuale in tempo di emergenza coronavirus: forza maggiore”. Si può affermare, tuttavia, che il predetto comma 6-bis “suggerisce” all’interprete, vale a dire in primis al magistrato, di valutare (come se non potesse farlo autonomamente) il blocco delle attività imposto per legge ai fini del riconoscimento di motivi di forza maggiore o di impossibilità della prestazione per causa non imputabile alla parte inadempiente.

Quindi, di per sé, il comma 6 bis del D.L. 6/20 non qualifica alcun tipo di contenzioso in modo preciso e matematico e semplicemente invita il magistrato a valutare l’impossibilità ad adempiere, tenuto conto, si può aggiungere, di tutte le variabili del caso concreto. Ora in sede di conversione del D.L. 28/20 abbiamo anche l’inserimento di un comma 6-ter all’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che così recita:

6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Se da un lato è chiara l’introduzione di uno nuovo caso di mediazione obbligatoria, da altro lato il periodo, piuttosto lungo e complesso, necessita di una analisi, nella ricerca della comprensione della estensione dell’applicabilità della nuova disposizione.

Si passano brevemente in rassegna gli elementi che si ritiene possano essere contemplati dal comma suddetto:

a) “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali”: dovrà trattarsi di obbligazione contrattuale, non quindi una obbligazione non avente fonte contrattuale.

b) qualora la causa addotta quale giustificante per l’inadempimento sia il “rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto” :inadempimento causato da lockdown imposto dal D.L. 6/20.

c) “o comunque disposte … sulla base di disposizioni successive”: quindi impedimenti causati dalla normativa COVID-19.

d) qualora “il rispetto delle misure di contenimento” possa “essere valutato ai sensi del comma 6-bis”: qui ritorna la non felice scelta del termine “valutato” e, abbiamo sopra evidenziato che nel comma 6-bis non è il termine "valutato" che porta alla identificazione di una esatta fattispecie. Nel considerare la portata dell’inciso possiamo fare affidamento al complessivo contenuto del comma 6-bis, il quale richiama questa necessità (di valutazione) ogni qual volta si discuta di una domanda formulata ai sensi dell’art. 1218 c.c. o 1223 c.c. In entrambi i casi la domanda sarà di risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligazione.

Qualora queste variabili siano esito positivo, in tal caso dovrà essere previamente esperito il tentativo di mediazione, a pena di improcedibilità.

La norma, nella sostanza, può essere così riassunta:

La mediazione costituisce condizione di procedibilità per le domande di risarcimento del danno, formulate ai sensi degli articoli 1218 c.c. e 1223 c.c., per inadempimento contrattuale, laddove la parte inadempiente invochi l’impossibilità totale o parziale della prestazione causata dal rispetto della normativa COVID.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Settembre 02 2020