Sentenza che accerta l’inesistenza di servitù non è titolo esecutivo (essendo un diritto Reale è obbligatotorio esperire prima la Mediazione che con il Verbale firmato da tutte le Parti, Avvocati e Mediatore invece sarebbe stato titolo esecutivo);

Giovedì, Giugno 11 2020 Scritto da Administrator  

Sentenza  che accerta l’inesistenza di servitù non è titolo esecutivo (essendo un diritto Reale è obbligatotorio esperire prima la Mediazione che con il Verbale firmato da tutte le Parti, Avvocati e Mediatore invece sarebbe stato titolo esecutivo;

SINTESI: Alla base della controversia è una Mediazione e o sentenza di accertamento negativo di una servitù di passaggio, mediante la quale i proprietari del preteso fondo servente chiedono al giudice dell'esecuzione un ordine di cessazione delle turbative – Sennonché tale ordine andava richiesto al giudice della cognizione, non a quello dell'esecuzione (Cassazione, ordinanza n. 9637 del 26 Maggio 2020). I signori Zeta ricorrevano ex art. 612 c.p.c., nei confronti della Hotel Alfa S.r.l., chiedendo l'esecuzione forzata di una sentenza del Tribunale di Belluno che accertava l'insussistenza della servitù di passaggio vantata dall'albergo per raggiungere un garage. In particolare, i ricorrenti chiedevano al giudice dell'esecuzione che ordinasse, in attuazione della sentenza, l'apposizione di una sbarra inamovibile lungo la rampa d'accesso. Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza dell'11 febbraio 2016, disponeva l'apposizione di una sbarra controllata elettronicamente. La Hotel Alfa Srl reagiva proponendo opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza e il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione della procedura esecutiva, assegnando termine alle parti per riassumere il giudizio nel merito. Adempimento cui provvedevano i signori Zeta, chiedendo il rigetto della opposizione. Il Tribunale di Belluno, infine, accoglieva l'opposizione e annullava l'ordinanza resa ex art. 612 c.p.c. Nella sostanza, il nocciolo della controversia è nel rapporto tra accertamento (negativo) di un diritto e azione tesa a far cessare turbative/molestie del diritto di proprietà. Il Tribunale di Belluno, giudice di primo grado, pronunciando la sentenza utilizzata quale titolo esecutivo (cosa che sarebbe Successa in Mediazione in quanto il Verbale ha valore esecutivo se firmato da tutte le Parti, Assistenti e Mediatore), aveva esclusivamente accertato l'insussistenza della servitù di passaggio vantata dall'Hotel Alfa per raggiungere il garage attraverso i fondi dei signori Zeta. La sentenza, avente contenuto di mero accertamento negativo, non conteneva alcuna condanna suscettibile di esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. Spiega la S.C. che, trattandosi di un'azione negatoria, gli attori avrebbero dovuto chiedere al giudice del merito, ai sensi dell'art. 949 c.c., comma 2, la condanna, l'ordine di cessazione delle turbative/molestie subite. Il principio di diritto affermato è il seguente: la sentenza che, accogliendo un'azione negatoria servitutis, si limita ad accertare l'inesistenza della servitù, non è utilizzabile come titolo esecutivo (Lo sarebbe Stato con la Mediazione che con il Verbale ha Titolo Esecutivo), per richiedere al giudice dell'esecuzione, ex art. 612 c.p.c., l'individuazione delle misure atte a garantire la protezione da turbative o molestie, ove sul punto non si sia pronunciato, con statuizione di condanna, il giudice del merito ai sensi dell'art. 949 c.c., comma 2. Allo stesso modo, nel caso di accertamento della servitù ai sensi dell'art. 1079 c.c., non è possibile rivolgersi al giudice dell'esecuzione per far cessare eventuali impedimenti o turbative se l'adozione dei provvedimenti occorrenti non sia stata disposta dal giudice del merito. I ricorrenti non avrebbero dovuto adire il giudice dell'esecuzione, ex art. 612 c.p.c., sprovvisti come erano di un titolo esecutivo (Cosa che Avrebbero Avuto con il Verbale di Mediazione), contenente l'indicazione delle opere da compiere/misure da adottare. 
Né risponde al vero che l'ordinamento non appronti meccanismi di protezione del diritto di proprietà o di servitù accertati, rispettivamente, ai sensi degli artt. 949 e 1079 c.c.., perché una domanda in tal senso deve sempre essere rivolta al giudice della cognizione, ma prima ancora deve essere eseguita la Mediazione obbligatoria con Verbale avente Valore di Titolo Esecutivo.
Il ricorso dei signori Zeta è rigettato.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 11 2021