La rappresentanza della parte in mediazione;

Giovedì, Marzo 05 2020 Scritto da Administrator  

Tribunale di Cosenza, sentenza del 13/01/2020;

Sintesi: Quando a non partecipare al procedimento di mediazione è la parte attrice/istante la condizione di procedibilità ex. art. 5 D. Lgs. N. 28/10 non può considerarsi soddisfatta quando all’avvocato è conferita una procura processuale che non comprende la facoltà di sostituirsi alla parte. Questo, in primis, perché la mediazione è un procedimento esterno al processo. A nulla serve, dunque, una eventuale e successiva rettifica della procura giunta durante lo svolgersi del procedimento di conciliazione.

Leggi l'intera sentenza qui:

Stampa
Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 11 2021