Tribunale di Vicenza, sentenza del 16/04/2019
Sintesi: La presenza personale della parte è requisito indispensabile per il corretto svolgimento della mediazione. Qualora una delle parti decida di non partecipare alla mediazione e, al contempo, non giustifica la sua decisione con una adeguata motivazione, il giudice la condanna al versamento di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato (art. 8, 4 bis, del D.lgs. 28/10). A ciò, inoltre, si aggiunge anche la possibilità di sanzionare la parte anche ai sensi dell’art 96 comma 3 c.p.c.
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