Rapporti bancari: ordine di esibizione anche in corso di causa;

Martedì, Gennaio 14 2020 Scritto da Administrator  

Cliente ha sempre diritto alla documentazione delle operazioni compiute entro i 10 anni, salvo l’obbligo di pagare le spese di produzione (Cassazione civile, ordinanza n. 32041 del 04/12/2019)

È sempre legittima la richiesta di esibizione della documentazione bancaria da parte del cliente, anche in pendenza di giudizio. Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, nell’ordinanza del 4 dicembre 2019, n.31650. Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha chiarito che, sussiste l’obbligo della Banca di esibire la rendicontazione bancaria, a prescindere da una preventiva richiesta della documentazione suddetta, in via stragiudiziale o cautelare, atteso il diritto del cliente a ricevere copia di detta documentazione. Nel caso de quo, una correntista aveva adìto la competente autorità giudiziaria affinchè venisse accertata la nullità della clausola di corresponsione degli interessi in misura ultra legale e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente condanna della banca convenuta, alla restituzione degli importi indebitamente percepiti. Il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda, e successivamente, la Corte territoriale adìta aveva dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ritenendo il gravame privo di una ragionevole probabilità di venire accolto. Avverso tale sentenza, la cliente della banca ha proposto ricorso per cassazione, censurando, in particolare, il fatto che il Tribunale avesse ritenuto non provate le domande di nullità degli interessi extralegali ed anatocistici e di restituzione delle somme indebitamente pagate, senza, tuttavia, dare corso all'ordine di esibizione dei documenti, richiesto ex artt. 210 c.p.c. e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119. In merito all'ordine di esibizione documentale, la Suprema Corte non ha condiviso quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, secondo il quale, detto mezzo istruttorio sarebbe precluso nel caso in oggetto, in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato di essersi attivata in via stragiudiziale per ottenere gli estratti conto, ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, oppure in via cautelare ex art. 700 c.p.c.. Orbene, l’art. 119, comma 4, D. Lgs. n. 385 del 1993, come sostituito dal D. Lgs. n. 342 del 1999, art. 24, comma 2, attribuisce al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo ed a colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia interessato, nel rispetto del termine decennale indicato dalla norma. In virtù di tale principio, il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di farsi consegnare dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria e mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, compreso l'ordine di esibizione, fornendo soltanto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale. Nello specifico, la norma di cui all'art. 119 del testo unico bancario, riconosce al cliente della banca la facoltà, non soggetta a restrizioni, con la quale "viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, per l'appunto consistente nel fornire degli idonei supporti documentali alla propria clientela, che questo supporto venga a richiedere e ad articolare in modo specifico. Un dovere di protezione idoneo a durare, d'altro canto, pure oltre l'intera durata del rapporto, nei limite dei dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni interessate". Pertanto, non può essere condiviso il differente indirizzo, secondo cui l'esercizio di tale potere sarebbe limitato alla sola fase anteriore alla instaurazione del giudizio, eventualmente azionato dal cliente verso la banca presso la quale aveva il conto corrente, essendo tale orientamento, in palese contrasto con il testo di legge, che attribuisce al correntista un diritto pieno ed incondizionato, senza limitazioni di sorta, fatto salvo il limite dei dieci anni e l'obbligo di pagare le relative spese di produzione. Tra l’altro, la tesi espressa dal Giudice di prime cure determinerebbe la trasformazione di un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, convertendo la sua richiesta di documentazione da esercizio di una libera facoltà a vincolo dell’onere. Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la palese erroneità della tesi del Tribunale, laddove aveva sostenuto che la correntista "avrebbe dovuto previamente acquisire in via stragiudiziale o anche in via cautelare" i documenti bancari relativi al rapporto in contestazione, trattandosi, invece, di un legittimo diritto della cliente richiedere l’ordine di esibizione degli stessi, anche in pendenza di giudizio.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Gennaio 14 2020