Recesso del conduttore legittimo se immobile ha problemi di umidità;

Sabato, Dicembre 07 2019 Scritto da Administrator  

Cassazione civile, sentenza n. 29329/2019 del 21 Giugno - 13 Novembre 2019: irrilevante che i vizi siano eliminabili o addirittura sopravvenuti;

È irrilevante che i vizi siano eliminabili o addirittura sopravvenuti e neppure che il conduttore, all'atto di stipula del contratto, abbia dichiarato che la cosa era in buono stato locativo e idonea all'uso convenuto (Cassazione n. 29329/2019). È legittimo il recesso esercitato dal conduttore in ragione dei gravi problemi di umidità che interessano l’immobile locato, tali da comprometterne la salute. I fenomeni di umidità rientrano infatti tra i vizi della cosa locata che integrano cose pericolose per la salute del conduttore o dei suoi familiari, a norma dell’art. 1580 c.c.: come tali giustificano lo scioglimento del vincolo contrattuale, anche se erano noti al conduttore e a prescindere da qualsiasi sua eventuale rinuncia. Lo ha affermato la terza sezione civile della Corte di Cassazione, sez. III civile, che con la sentenza 21 giugno - 13 novembre 2019, n. 29329 ha statuito importanti principi in materia locatizia. La Corte ha infatti chiarito la portata dell’onere probatorio gravante sul locatore che agisca in giudizio per ottenere il pagamento delle spese condominiali, chiarendo che a tal fine è sufficiente produrre i rendiconti dell’amministratore, approvati dai condomini. Ha aggiunto infine che il costo di tinteggiatura delle pareti al termine della locazione non può essere posto  a carico del conduttore, trattandosi di una spesa che per legge spetta al locatore. Diversamente, il locatore conseguirebbe un ulteriore vantaggio rispetto a quello di corresponsione del canone, che il solo corrispettivo esigibile dall’inquilino nell’ambito del rapporto locativo.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Dicembre 07 2019