Niente dissenso dalle liti quando l’amministratore agisce in autonomia;

Sabato, Settembre 28 2019 Scritto da Administrator  

Il dissenso dalle liti (art. 1132 del codice civile) non è consentito nei giudizi in cui l’amministratore ha autonoma legittimazione processuale

Non si può dissentire dalle liti condominiali nelle cause in cui l’amministratore agisce autonomamente senza l’autorizzazione dell’assemblea. È quanto ha affermato il tribunale di Roma (sezione V), con sentenza n. 12803/2019.

La vicenda

La vicenda portata all’attenzione del giudice capitolino nasce dall’impugnazione di una delibera da parte di alcuni condòmini, i quali ne chiedevano l’annullamento o la dichiarazione di nullità, nella parte in cui addebitava loro somme per spese legali relative ad una causa intentata da un altro condomino nei confronti del condominio nonostante il loro dissenso dalla lite nei termini di cui all’art. 1132 c.c.

Per il tribunale di Roma, tuttavia, il motivo è infondato.

Quando è valido il dissenso dalle liti

L’azione promossa dall’altro condòmino (per la quale erano state addebitate le spese), afferma il giudice romano, è un’impugnazione di delibera assembleare, “per cui all’amministratore compete il potere di costituirsi in giudizio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea (cfr. cass 1451/2014).

Inoltre, come recentemente osservato dalla Cassazione con sentenza n. 7095/2017 ha ricordato il Tribunale, nel confermare in toto questo principio, nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari, “al singolo condòmino che, eventualmente, dissenta dalla costituzione in giudizio, non è consentito separare la propria responsabilità da quella degli altri condòmini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa”.

Invero, il presupposto di attribuzione al singolo partecipante del diritto di dissenso è “la sussistenza di una delibera dell’assemblea di promuovere la lite o resistere in giudizio; in tanto, cioè, sussiste la facoltà individuale di estraniarsi dalla responsabilità per soccombenza, in quanto si verta in ambito di controversie non rientranti nella sfera di autonoma attribuzione della legittimazione processuale dell’amministratore”.

Per cui la domanda va rigettata con condanna a pagare le spese di lite.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 11 2021