Tribunale di Frosinone, sentenza del 24/04/2019;
SINTESI: Che per mediazione disposta dal giudice si intende che il tentativo di mediazione debba essere effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere, adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di (documentate) questioni pregiudiziali che di fatto ne impediscano la procedibilità.
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