Breve sintesi: La domanda di mediazione comunicata entro il termine semestrale ex art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 impedisce, "per una sola volta", ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la decadenza dal diritto di agire per l’equa riparazione, potendo quest’ultimo essere ancora esercitato, ove il tentativo di conciliazione fallisca, entro il medesimo termine di sei mesi, decorrente "ex novo" dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo di mediazione". Deve invero ritenersi che ai sensi dell’art. 5 comma 6 D.Igs.28/2010 l’effetto interruttivo della domanda di mediazione si produce a partire non già dalla data di deposito ma da quella, successiva, di comunicazione alla controparte.
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