Tribunale di Bologna, ordinanza del 25/06/2018
Sintesi:
In tema di mediazione obbligatoria per volontà delle parti, qualora sia stata espressamente eccepita l'improcedibilità della domanda sulla base della clausola di mediazione e a fronte della tempestiva eccezione sollevata dal convenuto, va assegnato alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, così come prescritto dall'art. 5, comma 5° , d.lgs. 28/2010.