Anatocismo, sì agli accertamenti anche in pendenza di rapporto bancario;

Mercoledì, Ottobre 03 2018 Scritto da Administrator  

Cassazione civile, sez., VI, sentenza 05/09/2018 n° 21646

Sintesi: Prima della chiusura del conto corrente, il correntista può chiedere alla banca di svolgere accertamenti sull’esistenza di clausole anatocistiche.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione sez. VI, con l'ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018.

Nel caso in esame, una correntista aveva evocato in giudizio l’Istituto di credito presso cui aveva aperto il conto, domandando l'accertamento della nullità di clausole anatocistiche dei contratti di conto corrente intercorsi tra le parti, l'accertamento del dare e avere relativo al conto in essere, con scomputo degli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 c.c., l'accertamento della somma versata alla banca a quel titolo, ed infine la condanna della banca alla ripetizione dell'indebito per le somme illecitamente riscosse.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ma successivamente, la Corte territoriale riformava la pronuncia impugnata, respingendo la domanda attrice. Secondo la Corte di merito il rigetto della domanda relativa all'indebito, riguardava anche le richieste aventi ad oggetto l’accertamento della nullità di clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo, posto che esse dovevano intendersi strumentali all'accoglimento della domanda di condanna, non potendo "l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso (...) essere isolato e (...) prescindere dalla richiesta restitutoria".

La Suprema Corte non ha condiviso le suddette argomentazioni.

In effetti, diversamente da quanto espresso nella decisione impugnata, secondo la Cassazione, il correntista, in assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sotto tre profili pratici, ovvero per l’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; per il ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; ed infine per la riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto.

Per tali motivi, la domanda di accertamento, oggetto di giudizio, prospetta, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è diretta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che senza la pronuncia del giudice, non si può ottenere. In effetti, come osservato dalle Sezioni Unite della Cassazione, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418), in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).

Pertanto, la Corte distrettuale avrebbe dovuto decidere sul merito delle domande di accertamento proposte, poiché l'acclarata insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate. In conclusione, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di appello competente, anche per le spese del giudizio di legittimità

Leggi L’Ordinanza qui:

Stampa
Ultimo aggiornamento Mercoledì, Ottobre 03 2018