Colpa medica: punibile il chirurgo che non si accorge dell'errore del collega;

Martedì, Settembre 25 2018 Scritto da Administrator  

Non è scriminato il chirurgo che non si accorge dell'errore del collega che abbia determinato lesioni gravissime al paziente. E' quanto emerge dalla sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 4 settembre 2018, n. 39733. (Civilmente si ricorda che è Materia da Mediazione civile obbligatoria);

Il caso vedeva un medico chirurgo essere condannato per lesioni colpose per avere, in cooperazione colposa con un primo operatore dell'equipe medica, durante un intervento laparoscopico di rimozione di una cisti splenica, erroneamente realizzata una nefrectomia con asportazione del rene sinistro di un paziente minorenne. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di colpa professionale, in caso di intervento chirurgico in equipe, il principio per cui ogni sanitario è tenuto a vigilare sulla correttezza dell'attività altrui, se del caso ponendo rimedio ad errori che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio, non opera in relazione alle fasi di intervento in cui i ruoli e i compiti di ciascun operatore siano nettamente distinti, dovendo trovare applicazione il diverso principio dell'affidamento per cui può rispondere dell'errore o dell'omissione solo colui che abbia in quel momento la direzione dell'intervento o che abbia commesso un errore riferibile alla sua specifica competenza medica, non potendosi trasformare l'onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui (Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 2017, n. 27314). Tale principio risulta coerente con l'insegnamento in base al quale l'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, in quanto tali rilevabili con l'ausilio delle comuni conoscenze del professionista medio.

L'art. 590-sexies c.p., introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 6, prevede che qualora l'evento lesivo si sia verificato in ambito sanitario, a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Nella fattispecie la particolare causa di non punibilità non può essere applicata al caso concreto posto che, da un lato, sono stati accertati a carico dell'imputato profili di colpa per negligenza esecutiva, per disattenzione nell'assolvimento dei compiti assegnati, in seno all'equipe medica, evenienza di per sé ostativa all'operatività dell'istituto. Dall'altro è stato evidenziato dai giudici di merito l'elevato grado di colpa medica, circostanza che esclude anch'essa l'applicazione della particolare causa di non punibilità.

 

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Settembre 27 2018