Tribunale di Palermo, sentenza del 15/01/2018
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 4 bis del D.lgs n. 28/2010 il giudice non ha nessuna possibilità di effettuare una valutazione discrezionale sull’applicabilità della sanzione della quale si fa portatrice la suindicata norma. Il giudice, una volta ravvisata la mancanza di un motivo che giustifichi l’assenza di una parte al procedimento di mediazione, deve condannare l’assente “al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto in giudizio e tutte le spese come da legge”.