Importantissima sentenza di Cassazione da studiare bene: Obbligo della banca di consegna di contratto bancario e documentazione del rapporto di conto corrente. Sentenza della Cassazione Civile , sez.I, del 11 Maggio 2017, N.11554.Presidente Aldo Dolmetta

Mercoledì, Settembre 13 2017 Scritto da Administrator  

Strumento utile anche per la mediazione.

Finalmente una conferma ad un dato normativo, spesso dimenticato.
Il correntista ha il diritto di chiedere alla banca la documentazione  relativa al rapporto di conto corrente . Questo diritto e' sancito dall'art. 119 comma 4 del vigente TUB, ed esso  e' valido anche in corso di causa  e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo.
L'art. 119  4° comma del testo unico bancario (d.lgs 385/1993) riconosce al cliente o a colui  che gli succede a qualunque titolo o che ne subentra nell'amministrazione e ha diritto di avere, a proprie spese entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. (Abbiamo rilevato dal Codice sulla Trasparenza che il costo dei documenti richiesti non deve superare il mero costo del materiale utilizzato per le stampe o strumenti simili, e non come spesso succede  chiedere l'importo assurdo di dieci euro a stampa , che ovviamente fungeva da deterrente alla richiesta)
Trattasi di un diritto autonomo del correntista e la banca ha il dovere di fornire la documentazione richiesta , nel rispetto dell'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà. 
Il cliente,  ha il diritto di di ricevere anche copia dei contratti sottoscritti.La banca ed il correntista  hanno il dovere  generale di comportamento secondo correttezza.
La norma richiama il TUB con l'art. 119 per via della sua importanza come strumento di  tutela  del cliente e spesso viene utilzzata dalla banca in modo fuorviante in pendenza di giudizio.
Non e' raro infatti che in corso di causa , la consulenza tecnica  non viene ammessa perche' ritenuta esplorativa, oppure se ammessa il consulente nominato non riesce a fare alcun indagine perche i documenti depositati dal correntista non sono sufficienti ad un analisi il approfondita. Numerose sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano si sono espresse rigettando le domande dei correntisti di accertamento negativo del debito, solo perche' la richiesta, e' avvenuta dopo la notifica dell'atto di citazione , vale a dire in corso di causa. Questa Sentenza clamorosa della Cassazione riporta in essere , il vero significato del diritto alla trasparenza e informazione bancaria.C'e' stata fino ad oggi la convinzione  che l'art. 119 dava la  al correntista la facoltà di esercitare la richiesta  per  ottenere la documentazione  necessaria alla  relazione bancaria, solo prima che il giudizio venisse incardinato.; dall'altro, e comunque , che una richiesta giudiziale di esibizione documentale, seppur proveniente dal correntista , non viene ad integrare gli estremi di una richiesta di documentazione promossa ex art. 119 TUB. Eppure la legge riconosce un diritto che non e' soggetto a restrizioni dove l'intemediario avrebbe dovere di fornire idonei supporti documentali ai propri correntisti . Un dovere di protezione idoneo a durare oltre la durata del rapporto fino ai dieci anni a seguire dal compimento delle operazioni in discussione.Questa sentenza ribalta quella della Corte di Bologna , secondo cui l'esercizio di questo potere di accesso/ richiesta fosse limitato alla fare pre- giudizio. La Cassazione afferma che una simile ricostruzione non risulta solo in contrasto con il tenore del testo di legge,  che peraltro si manifesta equivoco. Questo strumento di protezione del cliente stava assumendo invece  una valenza penalizzante .
L'avvocato Lauro , attore ,  di questa causa,ha manifestato ovviamente   la sua soddisfazione  asserendo che finalmente  la Corte di Cassazione ha posto fine a quell'orintamento, ostinatamente sostenuto da alcuni giudici di merito , che dava per pacifico un rapporto di contrasto tra la norma extraprocessuale di cui all'art. 119 TUB e quella procedurale di cui all'art. 210 cpc che addirittura poneva inspiegabilmente , la prima quale condizione necessaria per poter accedere alla seconda nonostante le citate previsioni normative operino su due piani completamente diversi senza mai tra l'altro prevedere tale "assurda" condicio sine qua non" . Ricordiamo che  l'art. 119 del TUB attribuisce al correntista la facoltà di di richiedere alla banca " copia  delle singole operazioni degli ultimi dieci anni e pertanto l'art. 210 cpc  non ha alcuna pertinenza a riguardo che , invece , consente al giudice su istanza di parte di ordinare all'atro l'esibizione della documentazione necessaria al processo.senza alcun limite temporale.  E' finalmente cosi  ripristinata  la giustizia e la parità delle parti in sede processuale !!!!! Dal Nostro punto di vista di mediatore  ( non avvocato) specializzati in materia bancaria, riteniamo che questa sentenza sia di  grande rilevanza anche per l'iter della mediazione. Un mediatore esperto puo' e deve  fare ricorso a tutto cio che puo' aiutarlo ad indurre le parti a desistere dal proseguo giudiziale  e una perizia di parte particolareggiata  supportata da tutti i documenti bancari potrebbe esser di fondamentale importanza per una definizione in mediazione della vertenza. Questa sentenza ha fatto esultare l'avvocato ma deve  far esultare anche noi mediatori perche' ci fornisce un ulteriore e validissimo strumento per operare nell'ambito della mediazione.

 

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Settembre 13 2017