DA STUDIARE BENE: MEDIAZIONE DEMANDATA O VOLONTARIA - Controversie di lavoro, il foro dell'azienda decade dopo sei mesi;

Venerdì, Agosto 11 2017 Scritto da Administrator  

Tribunale di Bari – Sezione Lavoro – Sentenza del 6 aprile 2017 n. 2066;

Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale (1) in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto (2) ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (3).
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.
Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409  è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409(4).
Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (5).
Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18 (6).
Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Note

(1) La norma attribuisce al giudice monocratico la competenza in materia di controversie di lavoro in quanto il legislatore ha ritenuto che un organo individuale potesse soddisfare le esigenze di agilità e rapidità di giudizio che caratterizzanti il rito del lavoro.

(2) In tema di competenza territoriale, l'opinione dottrinale prevalente ritiene che la norma contempli tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro. Il primo è quello in cui è sorto il rapporto di lavoro, il secondo è quello in cui si trova l'azienda e il terzo è quello della dipendenza dove il lavoratore è addetto, dove la nozione di "dipendenza" deve essere interpretata in modo conforme al principio di eguaglianza ai sensi dell'art. 3 Cost.
Infine, si precisa che il difetto di competenza deve essere eccepito esclusivamente nella memoria difensiva o può essere rilevato d'ufficio non oltre l'udienza di discussione.

(3) Più precisamente il foro del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro deve essere individuato in base all'art. 1326 del c.c.,  ovvero il luogo in cui si è perfezionato il contratto con la conoscenza da parte del proponente dell'accettazione della proposta. Tale criterio è l'unico operante una volta decorso il termine dei sei mesi dalla cessazione o dal trasferimento dell'azienda. Il foro dell'azienda è quello del luogo in cui si accentrano i poteri di amministrazione e direzione dell'impresa. Infine, quello della dipendenza coincide con il luogo in cui è ubicata una struttura organizzativa di ordine economico o funzionale, costituita da un complesso di beni decentrati avente una propria individualità tecnica anche se di modesta entità, la quale sia collegata in via strutturale con la sede centrale.

(4) Il comma in analisi indica il foro competente relativo ai rapporti di lavoro caratterizzati da parasubordinazione, il quale ha carattere esclusivo. Questo foro, ispirato ad esigenze di tutela del lavoratore parasubordinato, viene individuato con il domicilio in cui si svolge o viene svolta l'attività del lavoratore.

(5) Il foro relativo alle controversie dei dipendenti pubblici è un foro speciale e ha carattere esclusivo e non concorrente.

(6) Il rinvio all'art. 18 del c.p.c. contenuto nel settimo comma della norma in analisi, attribuisce al foro generale delle persone fisiche e di quelle giuridiche (anche se l'art. 19 del c.p.c. non risulta espressamente richiamato) carattere sussidiario rispetto ai fori indicati nella norma.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Agosto 31 2017