07/10/2016 da Studiare bene per i Mediatori: Che gli illustri Giudici con la Mediazione non scherzassero più si sapeva da un Pezzo, ma questa nuova Ordinanza è esemplare;

Venerdì, Ottobre 07 2016 Scritto da Administrator  

Che gli illustri Giudici con la Mediazione non scherzassero più si sapeva da un Pezzo, ma  questa nuova Ordinanza esemplare;  Chi Non Prosegue con la mediazione e che non paghi  il dovuto, “la Parte o Parti e Difensori”,  senza Motivi Oggettivi Verificabile, è veramente nei guai: questa Ordinanza riguarda la Materia Contratti Bancari, ma come Visto in tutte le ordinanze o sentenze Vale Per tutte

ORDINANZA TRIBUNALE DI PAVIA Del 27/09/16                                                                                                  IL MEDIATORE “DEVE” METTERE A VERBALE IL RIFIUTO DELLA PARTE!!!

Il Tribunale di Pavia nella persona del Giudice Dott. Marzocchi aderisce all’orientamento fiorentino della effettività della mediazione, «ovvero le parti sostanziali devono essere presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori» e quindi «in caso di incontro meramente informativo “non potrà dirsi svolta la mediazione attiva” così come disposta nella presente ordinanza e, conseguentemente, non potrà nemmeno essere realizzata la condizione di procedibilità». Per questa ragione  il mediatore non può limitarsi a verbalizzare quali soggetti siano presenti e con quali poteri - «il che è doveroso sempre».                                                                                                                                                              Il professionista  dopo aver informato le parti sulla natura le finalità e la modalità di svolgimento della procedura - deve invitarle a esprimersi sulla possibilità di dare inizio alla mediazione attiva e all’esito deve verbalizzare quale parte dichiari di non voler o poter proseguire e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione. Occorre infatti che il mediatore col suo verbale «consenta di comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro», in quanto solo così il giudice «sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali».                                                                                                    Sono le conclusioni cui giunge con l’ordinanza del 26 settembre 2016 il Tribunale di Pavia in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Ottobre 08 2016