29/08/2016 - Ordinanza N. R.G. 121/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI

Lunedì, Agosto 29 2016 Scritto da Administrator  

Ordinanza N. R.G. 121/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI SEZIONE ORDINARIA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 121/2015 tra CARMELA RUSSO FRANCESCA RUSSO ATTORI e GIUSEPPA RUSSO GIOVANNI CANDELA GIUSEPPE CANDELA CONVENUTI TERZO CHIAMATO INTERVENUTO Oggi 13.7.2016, innanzi al dott. Fiammetta Lo Bianco, sono comparsi: Per gli attori l’avv. BRILLANTE FRANCESCO che si riporta alle note depositate in data 10.6.2016 quanto alla questione della procedibilità; nel merito insiste in Firmato Da: LO BIANCO FIAMMETTA Emesso Da: POSTECOM,  tutti i propri scritti difensivi. Per GIOVANNI CANDELA e GIUSEPPE CANDELA l’avv. SINATRA MAURIZIO GIUSEPPE, oggi sostituito dall’avv. Giovanni Alagna che si riporta alle comparse di costituzione e risposta E’ altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Davide Ruggirello. Il Giudice, sentite le parti e lette le note difensive depositate dall’avv. Brillante in data 10.6.2016; Rilevato Che dalla documentazione di causa si evince che l’invito a partecipare all’incontro di mediazione diretto alla sig.ra Giuseppa Russo contiene una erronea indicazione del domicilio; Letto il primo comma dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”; Ritenuto che nel caso di specie l’articolo menzionato è stato disatteso, in quanto non si è proceduto alla comunicazione dell’invito con mezzo adeguato, stante l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione; Rilevato ancora Che il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le parti del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che Russo Giuseppa è contumace; Firmato Da: LO BIANCO FIAMMETTA Emesso D: caf, Rilevato Che la mancanza di detta verifica ha impedito di verificare l’erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l’invito alla mediazione; Ritenuto Che il procedimento di mediazione obbligatoria non si è correttamente instaurato nei confronti della sig.ra Giuseppa Russo; Ritenuto Che, alla luce della genericità con cui il mediatore ha adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, la rilevata irregolarità non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto il mediatore verificare l’individuazione delle parti e del loro domicilio; considerata La non scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti Dispone La rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e assegna all’attrice termini di 15 giorni per adire l’organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione e fissa in prosieguo l’udienza del 16.11.2016, ad ore 10,30. Il Giudice Dott. Fiammetta Lo Bianco:

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Agosto 29 2016