Mediazione civile: cittadini male informati dai propri legali;

Sabato, Marzo 28 2015 Scritto da Administrator  

La vera applicazione della legge sulla mediazione civile passa attraverso i Giudici.

Pubblichiamo l'ordinanza del giudice di pace di Monza dott. Debora Ravenna

Giudice di Pace di Monza

Procedimento numero: 8157/2014        Rito Ordinario

Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: RAVENNA DEBORA

Parti nel procedimento:
.....Omissis...........

Il GDP a scioglimento della riserva che precede, lette le istanze delle parti e gli atti, esaminati i documenti, così provvede: non sospende l’esecuzione provvisoria in quanto non si ravvisano i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 c.p.c., la somma escussa , infatti è molto modesta.

Letto l’art.5 comma 2 del D.lvo n°28/2010, valutata la natura della causa – che verte in tema di mancato pagamento di spese straordinarie per il figlio della coppia – "rilevato che dall’esame degli atti e dei documenti emerge una situazione di grave conflittualità tra i genitori, conflittualità che può solo aumentare se non si interviene tempestivamente con una procedura stragiudiziale, invita le parti a procedere alla mediazione". Precisa che la mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Precisa altresì che, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità, è necessario che le parti si presentino personalmente avanti al mediatore, assistite dai propri legali, e che partecipino all’incontro di mediazione e non solamente a una sessione informativa.
Per Questo Motivo:
dispone della mediazione ex art. 5 comma 2° D.lvo 28/2010, assegna il termine di 15 giorni alle parti per depositare la domanda di mediazione avanti ad un Organismo di Monza,
FISSA
l’udienza al 27/05/2015 ore 9:45 all’esito della procedura di mediazione.
Si comunichi.

Monza,

GDP
Dott.ssa Debora Ravenna

 

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Ultimo aggiornamento Sabato, Marzo 28 2015