del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(Direttiva sull'ADR per i consumatori). Entrata in Vigore Luglio 2015;
Riportiamo di seguito i punti essenziali sulla Direttiva sopra citata alla quale tutti gli stati membri dovranno adattarsi entro il Luglio 2015, (Ivi compresa l’Italia), direttiva completamente ignorata da tutti ma Presente e già attiva in molti Paesi della U.E., che è stata recepita insieme alla Mediazione Civile, secondo la Direttiva 2008/52/C.E., (La Mediazione Civile e commerciale dovrà subire quindi inevitabilmente alcune modifiche che noi aderendo alla Petizione SIM-Italia (1° Sindacato Italiano mediatori www.sim-italia.org abbiamo già preparato con tanto di firme e votazioni sul sito SIM-Italia per contribuire alle Modifiche che dovranno essere apportarte.
Il Presidente e Resp. Scientifico OMCI ROM 251 Ente Formativo 303Il Portavoce Nazionale SIM-Italia
Dr. Claudio Salusso Stefano Polastri
Di seguito il Capo 2, Artt 8 e 9 Lettera B della Direttiva 2013/11/U.E
Art. 8 Lettera B
b) le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale senza che la procedura precluda alle parti il loro diritto di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
Art. 9 Lettera B
Equità
1. Gli Stati membri garantiscono che nell'ambito delle procedure ADR:
a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ragionevole, di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) alle parti sia notificato l'esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, “e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato” *(questo se si tratta di Proposta del Mediatore fatta senza richiesta delle parti o fatta ad una sola parte e poi notificata all’altra che avrà sette giorni per accettare o meno è da dedurre, perché se si tratta di accordo tra le parti o proposta fatta in presenza delle parti e firmata dalle stesse i motivi si sanno già).