Mediazione disposta dal giudice deve essere effettiva

Martedì, Aprile 08 2014 Scritto da Administrator  

Tribunale Firenze, sez. II civile, sentenza 19.03.2014 (Simone Marani)

Per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità.

E' quanto emerge dalla sentenza 19 marzo 2014 della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Firenze.

A parte le difficoltà di individuare con precisione scientifica il confine tra la fase cd preliminare e la mediazione vera e propria, data la non felice formulazione della normativa in tema di mediazione, appare necessario ricostruire la regola avendo presente lo scopo della disciplina, anche alla luce del contesto europeo in cui si inserisce (direttiva 2008/52/CE). In tale prospettiva, "ritenere che l'ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile".

Secondo i giudici, la natura della mediazione richiede necessariamente che alla procedura siano presenti di persona anche le parti, in quanto l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto: "questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. L'assenza delle parti, rappresentate dai soli difensori, dà vita ad altro sistema di soluzione dei conflitti, che può avere la sua utilità, ma non può considerarsi mediazione".

D'altronde, questa conclusione emerge anche dall’interpretazione letterale dell'art. 5, comma 1-bis e dell'art. 8, D.Lgs. 28/2010, i quali prevedono che le parti "esperiscano" il (o "partecipino" al) procedimento mediativo con l'assistenza degli avvocati; tale formulazione implica, quindi, la presenza degli assistiti.

"Ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un' inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori".

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Maggio 22 2014