Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza del 6 aprile 2018 |
Se il primo incontro si conclude con un verbale negativo nel quale il mediatore si limita a dare atto della non volontà delle parti di procedere con la mediazione la condizione di procedibilità non può ritenersi avverata.
Il primo incontro è parte integrante della mediazione e non è consentita alle parti una partecipazione totalmente passiva e limitata ad esprimere la volontà di non partecipare al procedimento di mediazione. Non avrebbe ragion d’essere una dilazione del processo civile per un adempimento burocratico del genere.
La mediazione, infatti, ha quale obiettivo quello di riattivare la comunicazione tra le persone. Ciò può accadere solo quando le parti hanno almeno tentato di giungere ad un accordo e non hanno, con il loro atteggiamento ostativo, relegato il mediatore al ruolo di semplice accertatore della loro non volontà di proseguire con la Mediazione.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI CASERTA
IV SEZIONE CIVILE
R.G. N. _____/17
VERBALE DELL’UDIENZA DEL 6 APRILE 2018